L’iter del Milleproroghe 2026 si è chiuso in Parlamento: con l’approvazione definitiva del Senato del 25 febbraio 2026, la conversione del D.L. 200/2025 porta con sé un rinvio mirato su un tema che sta creando molte domande tra le imprese. Al centro c’è l’obbligo polizze catastrofali, cioè l’assicurazione contro danni causati da terremoti e altre calamità naturali su beni aziendali.
Obbligo polizze catastrofali: cosa cambia con il Milleproroghe 2026
Il decreto Milleproroghe 2026, come convertito il legge, interviene con una finestra aggiuntiva per alcuni settori specifici, spostando la scadenza al 31 marzo 2026. L’obiettivo dichiarato è pratico: concedere tempo per confrontare offerte e condizioni, evitando scelte affrettate in un mercato assicurativo non sempre semplice da leggere.
Il rinvio non riguarda tutte le attività in modo indistinto. Restano, infatti, in piedi le regole generali introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, c. 101), che ha previsto l’obbligo assicurativo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese, con esclusione delle imprese agricole. In questo quadro, l’obbligo polizze catastrofali continua a essere collegato anche alle politiche pubbliche: il mancato adempimento può pesare nella concessione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie su risorse pubbliche.
Chi deve assicurarsi e quali rischi vanno coperti
La copertura riguarda i danni diretti causati da eventi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni interessati sono quelli “materiali” dell’attività: terreni e fabbricati, ma anche impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali. In altre parole, l’obbligo polizze catastrofali si muove lungo la linea della tutela del patrimonio produttivo, non del fatturato.
Per le regole operative conta anche il regolamento attuativo: il D.
I. 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito aspetti tecnici dei contratti e delle modalità applicative. Un punto importante, spesso trascurato, riguarda i limiti economici: la polizza deve prevedere scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, e premi coerenti con il rischio. La disciplina prevede inoltre che questi parametri possano essere aggiornati con successivo decreto interministeriale.
Sul fronte della trasparenza, un ruolo è affidato all’IVASS, chiamata a gestire un portale di comparazione dei contratti. La finalità è rendere più chiaro il confronto tra condizioni e costi, tema che incide in modo diretto sull’obbligo polizze catastrofali.
Le scadenze: regole generali e proroghe per settori specifici
Nel 2025 è arrivato uno scaglionamento per dimensione d’impresa: il D.L. 39/2025 ha distinto tra grandi, medie e micro-piccole imprese, fissando scadenze diverse. In sintesi: grandi imprese (oltre 250 dipendenti) entro 31 marzo 2025 con fase transitoria fino al 30 giugno 2025; medie imprese (50–250 dipendenti) entro 30 settembre 2025; micro e piccole imprese entro 31 dicembre 2025.
Il Milleproroghe 2026 aggiunge però proroghe “di settore”. Con D.L. 200/2025, art. 15, c. 2, il termine per pesca e acquacoltura slitta al 31 marzo 2026, rispetto alla scadenza che era stata collocata al 31 dicembre 2025. Anche qui l’obbligo polizze catastrofali resta agganciato alla copertura di danni ai beni materiali, ma con un calendario più ampio per tener conto di esigenze operative del comparto.
Sempre al 31 marzo 2026 arriva anche la proroga per piccole e microimprese di due aree: somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettivo.
La norma di riferimento è D.L. 200/2025, art. 16, c. 2, che interviene sul termine fissato dal D.L. 39/2025 (art. 1, c. 1, lett. b). Per definire gli esercizi di somministrazione, il richiamo è alla L. 287/1991, art. 5. In questi casi l’obbligo polizze catastrofali viene quindi “spostato”, non cancellato.
Obbligo polizze catastrofali: cosa fare entro il 31 marzo 2026
Per le imprese interessate dal rinvio, la data del 31 marzo 2026 diventa lo spartiacque. In queste settimane è utile concentrarsi su tre aspetti: coerenza della copertura rispetto ai beni aziendali, presenza di franchigie entro i limiti (massimo 15%) e confronto tra preventivi con clausole leggibili. L’obbligo polizze catastrofali non richiede scelte “standard”: la sostenibilità del premio e la reale protezione del patrimonio variano in base al rischio territoriale e alla struttura dell’impresa.
Resta ferma l’esclusione delle imprese agricole, per le quali opera un quadro diverso legato ad AgriCat, lo strumento mutualistico nazionale attivo dal 2023 per danni alle produzioni (ad esempio gelo, siccità e alluvioni), con una dotazione indicata in 350 milioni di euro annui e ripartizione 70% fondi pubblici e 30% contributi degli agricoltori.
Con il nuovo calendario, l’attenzione si sposta sull’adempimento puntuale e sulla scelta consapevole: è su questo terreno che, nei prossimi mesi, si giocherà davvero l’obbligo polizze catastrofali.
Riassumendo
- Il Milleproroghe 2026 rinvia l’obbligo polizze catastrofali per alcuni settori.
- L’obbligo nasce dalla L. 213/2023, art. 1, c. 101.
- Copertura richiesta per terremoti, alluvioni, frane e danni ai beni aziendali.
- Franchigia o scoperto non superiore al 15% del danno.
- Nuove scadenze differenziate per dimensione e settore d’impresa.
- Per alcuni comparti termine fissato al 31 marzo 2026.