La riapertura dei termini per la rottamazione quater torna al centro dell’attenzione con un importante intervento normativo inserito nel DL Milleproroghe. Dopo il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si apre una nuova possibilità per alcuni contribuenti decaduti dalla definizione agevolata. Si tratta di un’ulteriore occasione concessa a chi aveva già ottenuto la riammissione ma non ha rispettato una delle scadenze previste.
Rottamazione quater: nuova chance per chi è decaduto
L’emendamento al DL Milleproroghe interviene sui termini di pagamento della rottamazione quater, offrendo una nuova opportunità ai contribuenti che hanno beneficiato della riammissione prevista dall’art.
3-bis del D.L. n. 202/2024.
La norma riguarda coloro che avevano pagato la prima rata entro il 31 luglio 2025 ma non hanno versato la seconda rata in scadenza il 30 novembre 2025. E per questo motivo sono decaduti nuovamente dalla procedura.
Con il nuovo intervento legislativo, tali soggetti potranno essere riammessi pagando la seconda rata entro il 28 febbraio. In questo modo, si evita la perdita definitiva dei benefici della definizione agevolata.
Resta ancora da chiarire se anche per questa nuova scadenza sarà applicabile il margine di tolleranza di 5 giorni previsto dalla disciplina generale.
Il quadro normativo della definizione agevolata
La quarta edizione della sanatoria cartelle è stata introdotta dai commi 231-252 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). La misura consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e spese, senza sanzioni e interessi di mora.
Successivamente, l’art. 3-bis del D.L.
n. 202/2024 ha previsto una possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti. In particolare, potevano accedere nuovamente alla procedura coloro che, al 31 dicembre 2024, avevano perso i benefici per omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle rate. La domanda di riammissione alla rottamazione quater doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025.
In sede di richiesta di riammissione, i contribuenti potevano scegliere tra due modalità di pagamento:
- versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento rateale fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (per gli ordinari il numero massimo di rate possibili invece è stato fissato in 20).
Le prime due rate dei riammessi erano fissate al 31 luglio 2025 e al 30 novembre 2025. Le successive avranno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027.
Per ciascuna scadenza è previsto un margine di tolleranza di 5 giorni. Il mancato pagamento, anche parziale, di una sola rata oltre tale periodo comporta la decadenza automatica dalla rottamazione quater.
La nuova scadenza e il nodo della tolleranza
L’intervento inserito nel DL Milleproroghe riguarda esclusivamente i contribuenti già riammessi ai sensi del D.L. n. 202/2024 e decaduti per non aver versato la seconda rata del 30 novembre 2025.
La nuova possibilità consiste nel pagamento della seconda rata entro il 28 febbraio. Il rispetto di questa data consente il recupero dei benefici della rottamazione quater, evitando l’immediata ripresa delle azioni di riscossione.
Occorre però considerare che alla stessa data del 28 febbraio è prevista anche la scadenza della terza rata del piano. In base alla normativa vigente, il termine può slittare grazie ai 5 giorni di tolleranza e ai differimenti automatici in caso di coincidenza con giorni festivi. Nel caso specifico, la terza rata della rottamazione quater potrà essere versata entro lunedì 9 marzo 2026, tenendo conto del periodo di tolleranza e dello slittamento tecnico dei termini.
Rimane, tuttavia, come già detto, ancora incerto se anche il pagamento “ripescato” della seconda rata potrà beneficiare dei 5 giorni aggiuntivi. Un chiarimento ufficiale sarà necessario per evitare dubbi interpretativi. Va de se che se il contribuente paga la seconda rata ma non la terza, oppure paga la terza e non la seconda, comunque sarà considerato decaduto dalla rottamazione quater.
Ripescaggio nella rottamazione quater: impatti e effetti sulla pace fiscale
L’emendamento rappresenta un ulteriore intervento di flessibilità nell’ambito della rottamazione quater, confermando l’obiettivo di favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali.
La perdita dei benefici comporta, infatti, il ripristino integrale del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, oltre alla ripresa delle procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione. Per questo motivo, la nuova finestra al 28 febbraio assume particolare rilevanza per i soggetti interessati.
Il meccanismo della definizione agevolata resta, comunque, rigoroso: il pagamento deve essere puntuale e completo. Anche un versamento parziale determina la decadenza.
La riapertura prevista dal Milleproroghe non modifica l’impianto generale della disciplina, ma interviene in modo mirato su una platea specifica di contribuenti già riammessi e nuovamente decaduti. Si tenga, comunque, presente che affinché sia ufficiale la misura del ripescaggio, il decreto Milleproroghe dovrà essere definitivamente convertito in legge.
Riassumendo
- Il MEF concede parere favorevole alla riapertura termini per decaduti dalla rottamazione quater.
- C’è l’emendamento al Milleproroghe.
- Nuova riammissione per mancato pagamento seconda rata 30 novembre 2025.
- Seconda rata pagabile entro 28 febbraio per recuperare benefici.
- Previsti 5 giorni di tolleranza per le rate ordinarie.
- Da capire se i 5 giorni di tolleranza saranno validi anche per i ripescati.