La legge di bilancio 2026 prevede una nuova disciplina pensata per contrastare in modo più incisivo l’inadempimento in materia di IVA. L’obiettivo è evitare che omissioni, errori o mancate comunicazioni su questa imposta restino senza conseguenze per anni, sfruttando in modo sistematico i dati già a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
Al centro della novità c’è una procedura di calcolo automatico dell’IVA dovuta che può scattare anche in assenza della dichiarazione annuale, oppure quando la dichiarazione è formalmente inviata ma priva dei dati necessari per determinare correttamente il tributo. In queste situazioni, la dichiarazione viene trattata come se non fosse mai stata presentata.
Dichiarazioni IVA incomplete equiparate a dichiarazioni non presentate
La manovra prevede che le dichiarazioni IVA inviate senza i quadri necessari al calcolo dell’imposta (liquidazione IVA) siano considerate alla stessa stregua delle dichiarazioni omesse. Non basta, quindi, trasmettere il modello: se mancano le sezioni fondamentali per determinare il debito d’imposta, la dichiarazione viene trattata come inesistente.
Questo principio vale sia per il periodo oggetto di liquidazione, sia per la gestione dei crediti IVA. Il credito che risulta dalla dichiarazione relativa al periodo precedente, infatti, non viene preso in considerazione nel calcolo. Per ridurre l’IVA dovuta si tengono in conto soltanto i versamenti effettivamente eseguiti.
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e i nuovi poteri di calcolo
La riforma affida un ruolo centrale all’Agenzia delle Entrate, che potrà determinare in via autonoma l’IVA dovuta anche in assenza di dichiarazione annuale. Questo potere potrà essere esercitato:
- senza pregiudicare eventuali successivi accertamenti più approfonditi;
- utilizzando procedure automatizzate di elaborazione dei dati.
Per il calcolo dell’IVA l’amministrazione potrà basarsi su un ampio patrimonio informativo già disponibile, in particolare:
- le fatture elettroniche emesse e ricevute;
- i corrispettivi telematici trasmessi;
- le informazioni ricavabili dalle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA.
L’eventuale iniziativa dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere notificata entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione IVA avrebbe dovuto essere presentata.
Il contraddittorio e i 60 giorni per reagire
Se dai controlli emerge un’IVA da versare, l’esito della liquidazione verrà comunicato al contribuente. Da quel momento decorrono 60 giorni entro i quali è possibile:
- segnalare eventuali dati non considerati o trattati in modo errato;
- fornire chiarimenti e documentazione a supporto;
- procedere al pagamento dell’IVA dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni.
In caso di mancata risposta entro il termine o se le spiegazioni fornite non risultano sufficienti a modificare il calcolo, le somme relative a IVA, sanzioni e interessi vengono iscritte direttamente a ruolo in via definitiva.
Se, invece, le informazioni trasmesse dal contribuente portano a una diversa determinazione dell’imposta, l’Agenzia invia un nuovo esito di liquidazione, con un ulteriore termine di 60 giorni per adempiere.
Stretta sull’IVA 2026: divieto di compensazione orizzontale
Un aspetto rilevante della nuova disciplina riguarda le modalità di pagamento delle somme richieste a titolo di IVA. La norma esclude esplicitamente la possibilità di usare in compensazione crediti relativi ad altre imposte.
In pratica, per estinguere il debito derivante dalla liquidazione automatica dell’IVA non possono essere utilizzati crediti di imposte diverse (c.d. compensazione orizzontale). Restano, quindi, rilevanti soltanto i versamenti eseguiti e i dati fiscali direttamente collegati all’IVA stessa (c.d. compensazione verticale). Dunque, stretta anche sulle compensazioni in F24 per pagare il debito rilevato dall’Agenzia.
Le sanzioni: importi elevati ma riducibili con l’adempimento spontaneo
Se dai controlli emerge un’imposta da versare, si applica la stessa sanzione prevista per l’ipotesi di omessa dichiarazione IVA. La misura è particolarmente pesante:
- 120% dell’ammontare dell’IVA dovuta per il periodo d’imposta o per le operazioni non dichiarate;
- con un minimo di 250 euro, in base all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La disciplina, però, prevede anche una forma di mitigazione. Se il contribuente provvede spontaneamente al pagamento entro i 60 giorni indicati nella comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo. Il meccanismo incentiva quindi l’adempimento volontario, pur mantenendo un impianto sanzionatorio molto incisivo per l’IVA non dichiarata o dichiarata in modo incompleto.
Stretta dichiarazioni IVA: misura ancora in discussione
È importante ricordare che le novità descritte fanno parte del testo della manovra 2026 ancora all’esame del Parlamento. Il contenuto delle disposizioni su IVA e controlli automatizzati può, quindi, essere ancora oggetto di modifiche attraverso emendamenti e interventi correttivi durante l’iter parlamentare.
La disciplina diventerà effettivamente operativa soltanto se verrà confermata nella versione finale della legge di bilancio che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento, la stretta sull’IVA delineata dalla manovra resta una misura non ancora applicabile, destinata però – se approvata – ad incidere in modo profondo sui rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni, comunicazioni e versamenti.
Riassumendo
- Nuova procedura automatizzata per calcolare l’IVA anche senza dichiarazione completa.
- Dichiarazioni incomplete equiparate a omesse, esclusi crediti IVA del periodo precedente.
- L’Agenzia liquida l’imposta usando fatture elettroniche, corrispettivi e comunicazioni periodiche.
- Contribuente ha 60 giorni per chiarimenti o pagamento con interessi e sanzioni.
- Vietata la compensazione con crediti di altre imposte, sanzione fino al 120%.
- Misura ancora in discussione e soggetta a modifiche prima dell’approvazione definitiva.