Acquistare una casa di proprietà è uno dei passi più significativi nella vita di una persona. Spesso comporta la sottoscrizione di un mutuo ipotecario, con impegni economici rilevanti e duraturi.
Ma non tutti sanno che esiste una possibilità concreta di alleggerire il peso fiscale legato a questa scelta, sfruttando uno specifico beneficio riconosciuto dalla normativa tributaria.
Infatti, è riconosciuta la possibilità di scaricare dall’Irpef gli interessi passivi e gli oneri accessori legati al mutuo.
Sembra semplice? In realtà, dietro questa possibilità si nascondono requisiti stringenti, scadenze precise e condizioni ben definite che, se non rispettate, possono far sfumare il diritto all’agevolazione.
Potrebbe accadere che colui che ha acceso il mutuo si trasferisca all’estero per motivi di lavoro. Cosa succede in questo caso? La detrazione è persa? Può mettere l’immobile in affitto?
La detrazione degli interessi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale
Gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati per un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (è più corretto parlare di abitazione principale e non di prima casa) sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19%, fino a un massimo di 4.000 euro annui.
La norma di riferimento è l’articolo 15, comma 1, lett. b), del DPR 917/86, TUIR.
La detrazione massima annuale è dunque pari a 760 euro.
Tale beneficio fiscale è subordinato ad alcune condizioni precise. Ovvero il mutuo deve essere:
- garantito da ipoteca su immobili;
- stipulato entro dodici mesi dalla data di acquisto dell’immobile stesso;
- su immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dal rogito.
La detrazione spetta per tutto il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale e viene meno nel caso in cui l’immobile perda tale destinazione.
In caso di mutui contratti da più soggetti, la detrazione spetta proporzionalmente alla quota di interessi effettivamente sostenuta da ciascun intestatario.
Nel modello 730, gli importi relativi agli interessi passivi pagati nell’anno precedente sono generalmente precompilati grazie ai dati comunicati dalle banche, ma è necessario verificarne attentamente la correttezza prima di procedere con l’invio della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, la detrazione opera secondo il principio di cassa: ciò significa che si tiene conto esclusivamente delle somme effettivamente pagate nell’anno fiscale di riferimento, indipendentemente dalla scadenza formale delle singole rate del mutuo.
Gli interessi passivi incidono anche sull’ex bonus Renzi.
Detrazione interessi mutuo prima casa e trasferimento all’estero. Impatti sul 730
In base a quanto detto fin qui, con l’accensione di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori.
Sulla guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate sugli interessi passivi, è confermato che:
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui. l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55/E, risposta 1; Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.1).
Da qui, è lecito chiedersi se la detrazione è persa o meno in ipotesi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro.
Come ribadito sulla rivista FiscoOggi dell’Agenzia delle entrate, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dal predetto articolo 15, comma 1, lett. b), del Tuir, che:
- permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (circolare n. 17/2015).
La detrazione non si perde neanche se l’immobile dopo il trasferimento viene locato (Circolare 20.04.2015 n. 17/E, risposta 4.5).
Riassumendo
- Norma di riferimento: l’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/1986) riconosce una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e oneri accessori di un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a un massimo di 4.000 euro annui.
- Condizioni per accedere: il mutuo deve essere garantito da ipoteca, stipulato entro 12 mesi dall’acquisto e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dal rogito. La detrazione vale solo per il periodo in cui l’immobile mantiene questa destinazione.
- Casi particolari: la detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, a patto che non venga acquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale nello Stato estero di residenza e che permangano le esigenze lavorative originarie.
- Effetto della locazione: anche se l’immobile viene successivamente locato, la detrazione resta valida se il trasferimento all’estero è motivato dal lavoro e sono rispettati tutti i requisiti previsti.
- Altri aspetti pratici: la detrazione opera secondo il principio di cassa (contano i pagamenti effettuati nell’anno) e in caso di mutuo cointestato, spetta pro quota. I dati vengono precompilati nel modello 730 ma devono essere sempre verificati dal contribuente.