730 precompilato 2017 per chi percepisce la NASPI, il rimborso avviene con l’Inps?

730 precompilato 2017 e percettore di NASPI, per il rimborso,come sostituto si mette l'Inps? Sara l'ente a rimborsare? Vediamo cosa stabilisce la norma.
8 anni fa
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modello 730

730 precompilato 2017 e indennità NASPI, chi effettua il rimborso?  Vediamo come e quando è possibile mettere l’INPS come sostituto d’imposta.

730 precompilato 2017 chi può presentarlo?

I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare il 730 precompilato 2017. Utilizzare il modello è vantaggioso, la compilazione è semplice e si ottiene il rimborso direttamente in busta paga o nell’assegno pensionistico mensile. Per i dipendenti, il rimborso sarà direttamente in busta paga dal mese di luglio, per i pensionati a partire da agosto o settembre.

Se invece del rimborso si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione, a partire dal mese di luglio, o dalla pensione, a partire dal mese di agosto, o a settembre direttamente nella busta paga.

Modello 730 precompilato 2017 con Naspi

Possono presentare il modello 730 anche tutti i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione).
Chi si trova nella condizione di percepire un’indennità da parte dell’INPS potrà presentare il Modello 730, l’Istituto di Previdenza quale sostituto d’imposta. Poiché l’INPS, generalmente provvede ad effettuare i conguagli che derivano dal modello 730 nei mesi di agosto o settembre, è necessario che sia ancora in corso il pagamento dell’Indennità al momento del conguaglio. La sola presentazione della pratica non dà diritto a presentare il  730 precompilato con sostituto d’imposta, la pratica potrebbe essere respinta o mancante di documentazione.

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Modello 730 senza sostituto

Il modello 730 può essere presentato anche senza sostituto, l’importante è che nel 2016 abbiano  percepito redditi di lavoro dipendente. In questo, caso sarà l’Agenzia delle entrate che, in presenza di conguaglio a credito, provvederà ad erogare il rimborso.

La presentazione di tale modello è vincolata al sussistere di due condizioni particolari:

– la titolarità di redditi di lavoro dipendente e alcune tipologie di redditi assimilati (indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come le integrazioni salariali e le indennità di mobilità, redditi da collaborazioni a progetto, redditi di colf e badanti, borse e sussidi di studio ecc.);

– l’assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio e cioè l’assenza di un rapporto di lavoro vigente al momento della presentazione del modello 730.

Se dalla dichiarazione emerge un rimborso, questo è eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Normalmente viene erogato nel termine di sei mesi data di scadenza della presentazione del 730.

Se dalle dichiarazioni emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ovvero consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento.

Il pagamento può essere effettuato entro gli stessi termini previsti per il modello Redditi PF (giugno, ovvero luglio la azione dello 0,40% in più).

L’F24 può essere pagato anche online nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato.

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Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato, il contribuente può eseguire il pagamento on line e stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

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