Riscattare la laurea per accedere alla pensione. Molti sono i soggetti che pensano a questa opzione per l’accesso al trattamento previdenziale. Ma quali sono i periodi riscattabili?

 Riscatto laurea Inps, definizione

Riscattare la laurea consiste nel pagare all’Inps il corrispettivo che si sarebbe dovuto versare durante gli anni di studio se il soggetto avesse lavorato invece di andare all’università. E’ ammesso il riscatto a patto che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
I periodi riscattabili

E’ ammesso il riscatto degli anni di laurea  a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Riscattare la laurea, i titoli di studio

Si possono riscattare:

  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

 Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicalepossono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici – secondo le vigenti disposizioni in materia – i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

I periodi non riscattabili

 Non è possibile riscattare la laurea per i periodi di iscrizione fuori corso, i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

 

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