Quali sono gli adempimenti fiscali per l’avvio dell’attività di ingegnere o architetto? – Per l’avvio dell’attività di ingegnere o architetto, dal punto di vista fiscale, gli adempimenti previsti sono quelli valevoli per la generalità dei professionisti.

In particolare, per avviarsi l’attività nel rispetto delle norme fiscali occorre:

  • Richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA
  • Scegliere il regime contabile

Apertura partita Iva ingegnere e apertura partita Iva architetto: cosa fare? – Ai fini fiscali, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, va richiesta l’attribuzione del numero di partita IVA e la conseguente apertura del conto fiscale.

Su tale adempimento si deve segnalare l’introduzione, ad opera dell’articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, di una nuova modalità di avvio delle attività d’impresa mediante la presentazione di una comunicazione unica, in vigore dal primo aprile 2010.

Contabilità ordinaria e semplificata 

Contabilità semplificata 2011 – Per gli esercenti arti e professioni, il regime contabile naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume d’affari conseguito.

Registro contabilità semplificata – Le persone fisiche, le società ed associazioni che esercitano attività professionali in contabilità semplificata devono tenere un registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le somme percepite nell’esercizio della professione (Art. 19 D.P.R. n. 600/1973). Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente le spese e gli altri oneri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale di cui si chiede la deduzione analitica.

Nel caso in cui l’effettivo incasso dei compensi o l’effettivo pagamento delle spese non avvenga nell’anno di annotazione, il contribuente è tenuto ad effettuare specifiche registrazioni, dalle quali risulti l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, vi devono essere annotati i beni per i quali si chiede la deduzione di quote di ammortamento, raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Entro lo stesso termine, possono essere globalmente annotate le spese per presentazioni di lavoro dipendente deducibili, purché , se erogate, risultino dalle apposite scritture contabili previste dalla legislatura sul lavoro. Il registro cronologico può anche non essere tenuto, se nei registri validi ai fini IVA vengono effettuate separate annotazioni delle operazioni rilevanti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.

Registro contabilità ordinaria – I professionisti possono optare per la tenuta della contabilità ordinaria. In seguito alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 442 del 1997, l’opzione rileva in funzione dell’effettivo modo di operare del contribuente, desumibile dai comportamenti concludenti, che presuppongono in modo inequivocabile una determinata scelta e non è , quindi, necessaria alcuna comunicazione preventiva. In ogni caso, la comunicazione dell’operazione a effettuata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata. L’opzione ha durata annuale, ma è valida anche dopo la scadenza fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, senza necessità di effettuare alcuna ulteriore comunicazione.

In particolare è necessario tenere:

  • Il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni attive e passive, integrate delle movimentazioni finanziarie inerenti l’esercizio dell’arte o della professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, anche se per finalità estranee all’esercizio dell’attività e i numeri dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
  • I registri obbligatori ai fini IVA, facoltativi , se il registro cronologico (D.M. 15 settembre 1990) è tenuto con le modalità e con le indicazioni richieste dalla disciplina IVA;
  • Il registro dei beni ammortizzabili, facoltativo, se le relative annotazioni sono effettuate nel registro IVA acquisti.

Regime fiscale agevolato: il regime dei minimi

I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) disciplinano, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma alla nozione di “attività minima”.

Le norme sono state oggetto di approfondimento con la circolare 21 dicembre 2007, n.73/E  e con il decreto Ministeriale dell’economia e delle finanze 2 gennaio 2008. Per tali soggetti l’applicazione del nuovo regime comporta oltre a notevoli semplificazioni contabili (tra cui l’esenzione della tenuta dei registri contabili) anche il pagamento di una imposta sostitutive del 20% che copre sia l’irpef  relative addizionali regionali e comunali, sia l’irap e sia l’IVA.

I contribuenti minimi che iniziano un’impresa o un’arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime in esame, devono  comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972.

L’esercizio individuale dell’attività in oggetto in maniera abituale, ancorché non esclusiva, ricade nel novero dei redditi di lavoro autonomo, disciplinato dagli articoli 53 e 54 del D.P.R. n.917/1986.

La determinazione del reddito avviene (ad eccezione del regime forfettario) in modo analitico per differenza tra i compensi percepiti (al netto del contributo alla Cassa di Previdenza, che non costituisce reddito) e le spese sostenute nell’anno, applicandosi il criterio di cassa.

L’esercizio dell’attività in forma associata ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del Tuir, in base al quale:

  • Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici.
  • I redditi di tali associazioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili;
  • Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano diversamente determinate da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associato: se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.