Il quadro degli incentivi destinati alle imprese che investono nel Mezzogiorno si arricchisce di un nuovo tassello. Con il provvedimento del 16 febbraio 2026, emanato dopo l’ultima legge di bilancio, è stato approvato il modello ufficiale per richiedere il contributo aggiuntivo legato alla ZES unica. Si tratta di un’agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d’imposta alle imprese che hanno già preso parte alla procedura riferita al 2025.
ZES unica: nuovo modello per il contributo aggiuntivo
Il nuovo modello, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, rappresenta il passaggio obbligato per ottenere l’ulteriore beneficio previsto dalla legge di bilancio 2026.
Per comprendere la misura occorre tornare al 2025. In quell’anno le imprese che avevano effettuato investimenti nella ZES unica erano state chiamate a inviare una comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Con tale adempimento dovevano attestare che gli investimenti risultavano realizzati entro il 15 novembre 2025.
Sulla base dei dati trasmessi, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12 dicembre 2025, ha stabilito la percentuale effettivamente utilizzabile del credito spettante per il 2025, fissandola al 60,3811%. In sostanza, non tutto il credito richiesto è risultato fruibile in misura piena.
Successivamente, la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 448, legge n. 199/2025) ha previsto un contributo supplementare pari al 14,6189% dell’importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa. Tale quota aggiuntiva spetta alle stesse imprese che hanno già partecipato alla procedura, a condizione che per i medesimi investimenti non sia stato utilizzato il credito d’imposta alternativo previsto dall’art. 38 del Dl n. 19/2024.
Requisiti e dichiarazioni per accedere alla ZES unica
Il modello approvato richiede una dichiarazione espressa da parte dell’impresa.
In particolare, occorre attestare, sotto la propria responsabilità, di non aver beneficiato del credito disciplinato dall’art. 38 del Dl n. 19/2024 per gli stessi investimenti effettuati nella ZES unica.
Un ulteriore aspetto riguarda la possibile rideterminazione dell’agevolazione. Se, dopo l’invio della comunicazione integrativa del 2025, sono state riconosciute altre misure agevolative che incidono sugli stessi investimenti, l’impresa deve indicare nel nuovo modello il credito ricalcolato in diminuzione. Questo passaggio è necessario per consentire all’Agenzia delle Entrate di determinare in modo corretto l’importo effettivamente spettante a titolo di contributo aggiuntivo.
Il provvedimento precisa inoltre che eventuali aggiornamenti del modello o delle relative istruzioni saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, che rimane il riferimento ufficiale per la documentazione collegata alla ZES unica.
Invio telematico, scadenze e controlli
La trasmissione della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 15 aprile 2026 e il 15 maggio 2026. L’invio può essere effettuato direttamente dall’impresa oppure tramite un intermediario abilitato.
Entro cinque giorni dall’inoltro, il sistema rilascia una ricevuta. Questa può attestare la presa in carico oppure lo scarto della comunicazione. In caso di rifiuto, vengono indicate le motivazioni.
È possibile sostituire o annullare la comunicazione già inviata, ma solo entro il termine del 15 maggio 2026. Le comunicazioni trasmesse oltre tale data vengono automaticamente respinte.
L’unica eccezione riguarda le modifiche al quadro C, consentite anche dopo la scadenza, ma esclusivamente nei casi collegati alle verifiche antimafia e comunque entro sessanta giorni dal rilascio della relativa ricevuta.
Il provvedimento elenca anche le cause di scarto automatico. Tra queste rientrano la mancanza di una partita Iva attiva al momento dell’invio oppure l’assenza della precedente comunicazione integrativa, requisito indispensabile per accedere al contributo aggiuntivo della ZES unica.
Particolare attenzione è riservata alle imprese il cui totale dei crediti ZES spettanti, considerando anche quelli degli anni precedenti, superi i 150.000 euro. In tali casi, l’utilizzo del credito è subordinato ai controlli previsti dalla normativa antimafia. Se nel modello non sono state rese determinate dichiarazioni, è necessario compilare il quadro C. Solo dopo l’esito positivo delle verifiche l’Agenzia comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo del credito.
ZES unica: utilizzo del credito e limiti temporali
Il credito d’imposta aggiuntivo riconosciuto per la ZES unica può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Tuttavia, l’impresa potrà iniziare a compensare solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico, con la quale l’Agenzia delle Entrate conferma il diritto all’utilizzo.
La compensazione sarà possibile a partire dal 26 maggio 2026 e non oltre il 31 dicembre 2026. Si tratta, quindi, di un arco temporale limitato entro cui sfruttare l’agevolazione.
Il modello F24 deve essere trasmesso unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non sono ammesse modalità differenti. Inoltre, l’eventuale utilizzo del credito oltre i limiti previsti, oppure per importi superiori a quelli riconosciuti, comporta lo scarto del modello F24, con comunicazione delle ragioni al soggetto che ha effettuato l’invio.
Con l’approvazione del nuovo modello e con le regole operative definite dal provvedimento del 16 febbraio 2026, si completa così il quadro applicativo del contributo aggiuntivo collegato alla ZES unica, rafforzando il sostegno alle imprese che hanno investito nelle aree interessate e garantendo al tempo stesso un sistema di controlli puntuale e strutturato.
Riassumendo
- Approvato modello per contributo aggiuntivo credito d’imposta ZES unica 2025.
- Percentuale 2025 fissata al 60,3811% dall’Agenzia delle Entrate.
- Contributo extra pari al 14,6189% previsto dalla legge n. 199/2025.
- Invio telematico dal 15 aprile al 15 maggio 2026.
- Controlli antimafia obbligatori oltre 150.000 euro di crediti complessivi.
- Utilizzo in F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026.