Spese sanitarie rimborsate, spetta la detrazione?

La detrazione spetta solo se le spese sanitarie restano a carico del contribuente che li ha sostenuti. Vale anche in caso di rimborso?
2 anni fa
1 minuto di lettura
detrazione-spese-sanitarie

FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, ha da poco risposto a un quesito di un proprio lettore, con il quale ha fornito anche utili chiarimenti in merito a una particolare questione relativa alle detrazioni per spese sanitarie.
In particolare, il contribuente spiega di aver sostenuto delle spese sanitarie che saranno poi rimborsate da una società di assicurazione. Ciò premesso, lo stesso si chiede se anche in questa circostanza sia possibile detrarre tali spese. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Detrazioni per spese sanitarie, cosa sono e a chi spettano

Tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie è sicuramente una delle più importanti e conosciute.
Nella maggior parte dei casi è prevista una detrazione dall’Irpef pari al 19 per cento della spesa sostenuta. Tuttavia, lo sconto è valido per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).
Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni per spese sanitarie sono fruibili soltanto se il pagamento viene effettuato con mezzi tracciabili:

  • versamento bancario o postale;
  • carte di debito;
  • carte di credito;
  • prepagate e altro ancora.

Il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La detraibilità dipende anche dal tipo di assicurazione: due possibili scenari

Tornando al quesito posto in apertura, diciamo fin da subito che non è possibile dare una risposta univoca. In questo caso, infatti, la detraibilità delle spese mediche dipende dal tipo di assicurazione che il contribuente ha stipulato.
In particolare, si legge nella risposta di FiscoOggi.it, il principio generalmente è quello secondo il quale l’agevolazione spetta solo se tali spese restano “effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti”.


Questo significa che è possibile portare in detrazione le spese sanitarie che vengono rimborsate dalle assicurazioni, ma soltanto se i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Al contrario, se i premi versati sono detraibili o deducibili dal reddito le spese sanitarie non possono essere portate in detrazione. In quest’ultimo caso, spiega Fiscooggi.it, “non assume rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per detti contributi e premi”.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

sanatoria cartelle
Articolo precedente

Stralcio debiti fino a 1.000 e 5.000 euro, quali le differenze?

rottamazione cartelle
Articolo seguente

Imu, TARI e bollo auto non pagato: come sapere se rientrano nella sanatoria