Il 31 luglio 2025 era in scadenza la prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater. Entro la stessa data andava pagata anche la nona rata per coloro che stanno continuando il piano di rateazione ordinario. Quindi, per coloro che non essendo decaduti non hanno chiesto la riammissione ma continuano regolarmente a pagare le rate.
Chi ha saltato la scade del 31 luglio poteva ancora pagare entro i 5 giorni successivi, senza conseguenze. Pertanto, entro il 5 agosto.
In redazione è giunto un quesito.
“Salve, sono un riammesso alla rottamazione quater. Non ho pagato entro il 5 agosto la prima rata che dovevo. Leggo sul vostro sito un articolo che parla di sospensione feriale di agosto, che permetterebbe di fare entro il 20 agosto, senza sanzioni e conseguenze, i versamenti fiscali che cadono tra il 1° agosto e 20 agosto. Questa sospensione si applica anche alla rottamazione cartelle. Perché se è così significherebbe per me essere ancora in tempo per pagare.”
Rottamazione quater: ordinari e riammessi
La rottamazione cartelle, giunta alla sua quarta edizione (ecco perché si chiama rottamazione quater) permette ai contribuenti di definire i debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022.
Chi voleva aderire doveva fare domanda. Dopo la domanda è stata ricevuta la comunicazione di accoglimento o diniego con l’indicazione dell’importo dovuto e le scadenze di pagamento. La scelta, da farsi in sede di domanda, era tra unica rata o massimo 20 rate. Chi non paga, anche solo una rata o parte della rata, decade dalla sanatoria.
Per coloro che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano decaduti, il legislatore ha previsto la chance di rientrate facendo domanda entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda di riammissione rottamazione quater bisognava indicare se pagare l’importo dovuto, a seguito della riammissione, in unica rata oppure a rate (questa volta la scelta era per un massimo di 10 rate). Entro il 30 giugno 2025 è arrivata la comunicazione di accoglimento o diniego.
Le scadenze per i riammessi
Per chi è stato riammesso alla rottamazione quater, le scadenze di versamento da seguire (i bollettini di pagamento sono allegati alla comunicazione), sono le seguenti:
- prima o unica rata, entro il 31 luglio 2025;
- seconda rata, entro il 30 novembre 2025;
- rate successive alla seconda, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Entro il 31 luglio 2025 anche la scadenza della nona rata per i non decaduti.
Per ogni scadenza di pagamento prevista, sono ammessi 5 giorni di tolleranza. Quindi, pagare entro i 5 giorni successivi senza conseguenze. Questo significa, con riferimento alla rate del 31 luglio 2025, possibilità di poter pagare entro il 5 agosto.
Sospensione feriale e rottamazione quater
Detto ciò, la sospensione feriale di agosto (art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006) cui si riferisce il lettore è quella secondo cui gli adempimenti e i versamenti tributari previsti dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati senza alcuna maggiorazione entro il 20 agosto dello stesso mese (art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006).
Si tratta di una sospensione che si riferisce agli adempimenti fiscali, al versamento delle imposte, al versamento dei contributi dovuti all’INPS.
Adempimenti e versamenti “ordinari” ricadenti in detto periodo. La rate della rottamazione quater non è “un versamento ordinario” ricadente nel periodo della sospensione feriale, E’, invece, un versamento “eccezionale” derivante già da un’azione di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, chi come il lettore, non ha pagato entro il 5 agosto, in tutto o in parte l’importo dovuto, deve considerarsi decaduto dalla sanatoria.