Ai fini dell’estinzione dei contenziosi pendenti per debiti oggetto di rottamazione delle cartelle è sufficiente il pagamento della 1° rata. E non l’integrale pagamento del piano di dilazione. La novità è contenuta nel disegno di legge di conversione del DL Fiscale che è stato approvato ieri dalla Camera dei Deputati.
In tal modo, con una norma di interpretazione autentica si mette fine allo scontro tra Fisco e Giurisprudenza chiarendo una volta per tutte gli effetti della presentazione dell’istanza di rottamazione.
Vediamo nello specifico quale documentazione servirà per ottenere l’estinzione del processo.
La rottamazione delle cartelle e gli effetti sulle liti pendenti
La rottamazione delle cartelle riguarda anche debiti rispetto ai quali il contribuente era in fase di contenzioso con il Fisco.
Nell’istanza di rottamazione, il contribuente ha assunto l’obbligo di rinunciare al contenzioso in essere.
Ciò in linea con le previsioni di cui al c.236 della L.n°197/222:
Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio e’ subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
La rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto qualora abbia ad oggetto l’intero importo contestato oggetto di giudizio.
Tali contenziosi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.
Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
Questo sulla base delle previzioni di cui al c.236 della L.n°197/2022, Legge di bilancio 2023 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2017.
Rottamazione cartelle. Il giudizio si estingue
Rispetto agli effetti della rottamazione sui contenziosi in essere ci sono state diverse pronunce della Giurisprudenza con le quali ai fini dell’estinzione del processo non si è dato rilievo all’integrale pagamento delle somme dovute ai fini della pace fiscale.
In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle, è possibile ottenere l’estinzione del processo trasmettendo la stessa istanza contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e la prova dei pagamenti effettuati fino al momento della richiesta di estinzione. Oltre alla prova che l’ADER abbia autorizzato la rottamazione (ordinanza 24428/2025).
Nona mancano però pronunce con le quali invece è stato ritenuto necessario l’integrale pagamento (Ctr Sicilia n. 6983 del 27 luglio 2021-seppur riferita ad altre rottamazioni).
In ragione delle decisioni difformi, sarebbe stata la Cassazione a decidere sul rapporto contenzioso-rottamazione cartelle
In tale contesto si inserisce la norma di interpretazione autentica approvata in fase di conversione in legge del DL Fiscale.
L’emendamento inserito con l’art.12-bis contiene dunque una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 236, della citata legge n. 197 del 2022, con la quale si chiarisce che:
ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (comma 235), l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
Rottamazione cartelle. Quali documenti servono per chiudere il contenzioso?
L’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della seguente documentazione:
- dichiarazione, di cui al comma 235, di adesione alla definizione agevolata;
- comunicazione, di cui al comma 241, che il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con l’indicazione dell’importo dovuto, delle eventuali rate da versare e delle relative scadenze;
- documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Il deposito di tale documentazione può essere effettuato da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte in giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore.
Al fine di coordinare la procedura amministrativa e il contenzioso pendente in sede giurisdizionale, il successivo comma 2 precisa che l’estinzione del giudizio dichiarata, ai sensi del citato comma 236, quale
conseguenza della definizione agevolata, comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
In aggiunta, si precisa che le somme versate, a qualsiasi titolo, con riguardo a tali procedimenti, restano definitivamente acquisite, senza possibilità di ottenerne rimborso.
Riassumendo
- Basta la prima rata per chiudere il contenzioso: l’estinzione del giudizio si perfeziona con il solo pagamento della prima (o unica) rata, non è più richiesto l’integrale versamento del piano.
- Norma di interpretazione autentica: chiarisce in via definitiva gli effetti dell’adesione alla rottamazione, superando le interpretazioni contrastanti tra Fisco e Giurisprudenza.
- Estinzione d’ufficio del processo: il giudice dichiara l’estinzione automaticamente, a seguito del deposito di tre documenti: istanza di adesione, comunicazione ADER con l’importo dovuto e prova del versamento.
- Effetti giuridici: l’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia di sentenze e provvedimenti non ancora passati in giudicato, chiudendo il contenzioso in modo definitivo.
- Nessun rimborso delle somme versate: le somme già pagate, anche in pendenza di giudizio, restano acquisite all’Erario e non sono rimborsabili.