I buoni fruttiferi postali erano e sono uno strumento di risparmio/investimento molto amato dagli italiani. Essi sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano.

Nel passato erano il regalo preferito che le nonne facevano ai loro nipoti perché si trattava di un modo sicuro per investire i risparmi accumulati con tanta fatica. Con quello che si guadagnava, poi, i piccoli (diventati poi adulti) potevano realizzare un piccolo sogno come acquistare una piccola automobile o fare un lungo viaggio.

Negli anni passati, infatti, i tassi di interesse erano più alti a differenza di adesso.

Oggi vogliamo concentrarci sulla questione dello smarrimento. Un nostro lettore ci ha chiesto se tale stato, infatti, interrompe la prescrizione: ecco la risposta.

La prescrizione

Negli anni passati i tassi di interesse dei bfp erano molti alti e proprio per questo chi ha scoperto di essere titolare, solo dopo la scadenza di alcuni titoli, si chiede se sia ancora possibile chiedere il rimborso. La stessa domanda è stata posta anche da  chi li ha smarriti.

Per quanto riguarda la prescrizione dei buoni fruttiferi postali, essa avviene, ricordiamo, dopo dieci anni dalla scadenza di questi ultimi. Meglio, quindi, acquistare buoni fruttiferi postali dematerializzati invece dei cartacei. Alla scadenza, infatti, nel primo caso, la cifra che si dovrà percepire, verrà erogata direttamente sul conto di regolamento (conto corrente BancoPosta o libretto postale). Nel secondo caso, invece, si dovrà presentare il titolo cartaceo allo sportello postale per cui esso andrà custodito gelosamente.

Facciamo un esempio: se si sottoscrivono dei titoli ordinari che durano 20 anni, essi si prescriveranno dopo 10 anni dalla scadenza e quindi la durata complessiva del bfp sarà di 30 anni. Sarebbe comunque meglio, nel caso si abbiano titoli cartacei, chiedere il rimborso prima del termine dei trent’anni.

Lo smarrimento interrompe la prescrizione dei buoni fruttiferi postali?

Come detto, la prescrizione avviene dopo 10 anni dalla scadenza del titolo.

Ciò accade anche se c’è lo smarrimento del buono? Ebbene, la questione è controversa in quanto la legge dice che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A fini del decorso, però, vengono considerati come degli impedimenti solo quelli legali come una condizione sospensiva e non quelli di fatto.

Quindi, proprio per questo, è consigliabile sempre sottoscrivere dei titoli dematerializzati. Inoltre, Poste Italiane ha sempre comunicato che è possibile chiedere un duplicato del buono che si smarrisce presso un qualunque ufficio postale mediante compilazione di un modulo e sottoscrizione di denuncia di perdita. Ovviamente sulla richiesta di duplicato si devono inserire gli estremi per identificare il titolo e le circostanze dell’evento in modo sommario. Nel caso invece di sottrazione, andranno indicati anche gli estremi della denuncia presentata presso gli Organi di Pubblica Sicurezza.

La richiesta di duplicato, si ricorda, dovrà essere eseguita dall’intestatario del buono o da un suo procuratore. Nel caso di minori, dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà mentre nel caso di successione da tutti gli eredi. La duplicazione del titolo cartaceo costerà 1,55 euro.

Nel caso in cui lo smarrimento dei buoni fruttiferi postali si verifichi dopo la scadenza ovvero quando già è iniziata a maturare la prescrizione che succede invece? Nulla, in quanto lo smarrimento non è causa interruttiva della prescrizione proprio perché è possibile chiedere un duplicato dei titoli perduti.

Riassumendo…

1. In caso di smarrimento la prescrizione dei buoni fruttiferi postali si ferma?
2. La risposta alla domanda su indicata è no in quanto è possibile sempre chiedere un duplicato dei titoli
3. La prescrizione, per chi non lo sapesse, avviene dopo dieci anni dalla scadenza del titolo cartaceo.

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