Perchè non è possibile, dal 31/10/2004 cointestare il libretto di risparmio di un minore con uno dei due genitori?   I genitori per legge, vista l’incapacità dei minori di curarsi degli interessi patrimoniali, rappresentano i figli e ne curano e amministrano i beni in modo congiunto. Si può curare il patrimonio dei figli in maniera autonoma soltanto se ad esercitare la patria potestà è solo uno dei due genitori.     In ogni modo il patrimonio dei figli può essere esercitato in modo disgiunto soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione atti a conservare l’integrità del patrimonio e il suo stato, cercando di ricavare utilità dai beni senza per questo diminuirne il valore.

Ma allora perchè un genitore non può essere cointestatario con il proprio figlio di un libretto di risparmio?   Il minore non può essere cointestatario di un conto corrente o un libretto di risparmio nè con uno nè con entrambi i genitori perchè questi ultimi sarebbero considerati al tempo stesso rappresentanti del proprio figlio e titolari del conto/libretto. All’apertura del deposito di risparmio per il minore, infatti viene richiesta la firma di entrambi i genitori in qualità di esercenti la potestà genitoriale decidendo il limite massimo per il ritiro del denaro contante. In mancanza della presenza di uno dei due genitori può essere presentata, per l’assente, una delega del genitore assente.