Quando sentiamo parlare di prestiti per disoccupati, spesso anche nella denominazione di “prestiti senza busta paga”, non dobbiamo pensare che si tratti di una reale categoria di finanziamenti. Per prima cosa, dobbiamo precisare che la richiesta di un prestito a una banca o società finanziaria presuppone sempre la garanzia del reddito, che il più delle volte viene sollecitata dall’istituto con l’esibizione delle ultime due buste paga. Infatti, solo un cliente assunto alle dipendenze di un’impresa con contratto a tempo indeterminato lascia intravedere ragionevolmente il possesso di risorse stabili nel tempo, con le quali provvedere al rimborso del capitale e degli interessi, attraverso il pagamento delle rate mensili o di diversa periodicità.

Spesso, quindi, non viene accettato come garanzia nemmeno il Modello Unico, ossia la dichiarazione dei redditi presentata da lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori, a causa dell’imprevedibilità delle loro entrate. Ma allora i prestiti per disoccupati esistono? Diciamo subito che è possibile, per quanto difficile, che un disoccupato acceda al credito, ma per farlo deve esibire almeno una garanzia alternativa a quella basilare del reddito, sia essa reale o personale.

Garanzia reale, ovvero ipoteca su immobile

Per garanzia reale s’intende l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile di proprietà per la parte libera da eventuali ipoteche precedenti. In questi casi, il prestito viene erogato per una frazione del valore commerciale dell’immobile, dopo un’accurata stima periziale. In Italia, al massimo si può puntare ad ottenere un finanziamento dell’80% del prezzo di mercato dell’immobile, anche se con l’avvento della crisi economica, la percentuale è scesa mediamente in questi anni anche sotto il 50%. In caso di inadempienza contrattuale, il creditore ha titolo per chiedere ai giudici la vendita all’asta dell’immobile, in modo da soddisfarsi con il ricavato, lasciando al cliente-debitore l’eventuale differenza positiva tra il prezzo intascato e il credito vantato.

A tale proposito, si leggano le nuove norme sulla vendita diretta degli immobili ipotecati da parte delle banche, contenute nel Dl banche.      

La pratica del pegno come garanzia reale

Oltre all’ipoteca, una modalità più soft di garanzia reale può consistere nel pegno, ossia nell’assicurare il rimborso con la consegna all’istituto di credito di un bene di valore e non deperibile, come oro, quadri, etc. Solo con il pagamento integrale del debito, il bene impegnato verrà restituito al suo proprietario, altrimenti sarà rivenduto dal creditore. Per quanto si tratti di un’operazione più appropriata per un piccolo prestito, il suo limite consiste nella scarsa diffusione ai tempi di oggi, visto che la pratica del pegno, per quanto tornata parzialmente in voga da qualche anno, è quasi caduta in disuso.

La garanzia personale o “fideiussione”

Infine, la garanzia personale. In gergo, la si definisce anche “fideiussione” e consiste nella firma prestata da un terzo soggetto (“fideiussore”), che s’impegna con il suo reddito e il suo patrimonio a onorare l’intero debito contratto dalla persona garantita, per il caso di sua inadempienza. Inoltre, si vincola ad assicurarsi che sia onorata ciascuna scadenza, quindi, a nulla varranno le eventuali rimostranze di non essere stato al corrente del salto di una o più rate da parte del debitore principale. Il rischio per un fideiussore consiste nel dovere affrontare il pagamento del debito non onorato dal debitore garantito, così come anche di ritrovarsi segnalato al Crif (Centrale rischi finanziari) per il caso di sua inadempienza contrattuale, in qualità di cattivo pagatore o di protestato. Pertanto, di fatto il garante è sempre un parente stretto (genitore, fratello, figlio, coniuge, etc.) o un amico intimo del garantito. Queste sono le uniche possibilità concrete di accedere al credito senza la garanzia della busta paga.

I prestiti per disoccupati, quindi, altro non sono che finanziamenti personali, erogati dietro l’esibizione di una garanzia reale e/o personale, che che sia considerata sufficiente dal creditore per il rilascio della liquidità richiesta.