Per ‘interesse’ si intende una somma di denaro che chi ha fatto richiesta di un prestito o chi, in conseguenza di una causa, si trova nella situazione di ‘ritardato pagamento’ deve corrispondere al creditore. Esistono tre tipologie di interesse: le prime due, gli interessi legali e gli interessi di mora, sono fissate dal legislatore, per quanto riguarda la terza forma, gli interessi convenzionali, essi nascono da un accordo tra le parti. Ecco come orientarsi.

Gli interessi legali

I cosiddetti ‘interessi legali’ presentano percentuali stabilite, mediante decreto, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il loro calcolo avviene considerando i titoli di Stato a breve termine (quelli non superiori ai 12 mesi) e il tasso d’inflazione.

Se è in campo una domanda di carattere giudiziale, essi sono identici agli interessi di mora. Da sottolineare che gli interessi legali vennero istituiti per la prima volta nel 1942 e da allora hanno subito molte variazioni: il minimo si è avuto nel 2014 quando si attestarono allo 0,10%; nell’anno che sta per terminare, il 2018, sono saliti allo 0,3% e per il 2019 – stando al decreto del MEF – dovrebbero raggiungere lo 0,8%.

Gli interessi moratori (o di mora)

Per ‘interessi moratori (o di mora)’ si intende il tasso che è dovuto per un ‘ritardato pagamento’. Anche in questo caso, il calcolo avviene tenendo conto di alcuni parametri, come il tasso della BCE e, ovviamente, prevedono una maggiorazione. Il ri-conteggio avviene a cadenza non annuale, ma semestrale. Al momento (dal 2016) il tasso della BCE è pari allo 0% e dunque da pagarsi è ‘soltanto’ la maggiorazione, che è stata fissata – sin dal 2013 – all’8%. Questo tasso di interesse di mora riguarda le transazioni di carattere commerciale, per quanto concerne, invece, i ritardati pagamenti al fisco (come le cartelle esattoriali), l’interesse di mora è fino al 31 dicembre pari al 3,1%.

Gli interessi convenzionali

Quando si parla di ‘interessi convenzionali’, si intende il tasso che si stabilisce mediante un contratto tra i contraenti.

Qualora non dovessero essere determinati, essi sono pari agli ‘interessi legali’; qualora, invece, si intende porli a un livello più elevato, il tutto va riportato per iscritto all’interno del contratto. Se, però, non è stato stabilito alcun tasso di interesse, il tasso che si applica è quello degli interessi di mora concernenti il ritardo nei pagamenti per quanto concerne le transazioni commerciali (l’8%).

Leggete anche: Prestiti personali BancoPosta di Poste Italiane anche senza conto corrente BancoPosta.