Dal 1° ottobre 2016 vietato definitivamente l’ anatocismo salvo sugli interessi bancari moratori. L’istituto di credito, dovrà applicare il saggio di interessi solo al capitale residuo, senza sommare ad esso anche gli interessi scaduti in precedenza.

A stabilirlo il decreto attuativo n. 343 del 03 agosto 2016 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) e definitivo dal 1° ottobre 2016.

Il provvedimento resi definitivo in quanto previsto dal “Decreto Banche” L. n. 49/2016 del febbraio.

Nuove regole: stop anatocismo

La nuova normativa sull’anatocismo  si applica agli interessi debitori maturati sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito.

Vi rientrano sia le aperture di credito di conto corrente, comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti, sia gli sconfinamenti. I contratti già in essere, dovranno essere adeguati con clausole conformi al nuovo  Testo unico bancario.

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Anatocismo: ecco cosa prevede la nuova norma

Con le nuove regole si prevede che:

  • gli interessi debitori maturati non possono produrre altri interessi;
  • solo nel caso di morosità del debitore gli interessi possono produrre altri interessi; in pratica l’anatocismo è possibile solo per gli interessi di mora;
  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità nel calcolo degli interessi, periodicità che non può comunque essere inferiore a un anno, con calcolo al 31 dicembre;
  • prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente deve essere riconosciuto un periodo di almeno 30 giorni per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
  • gli interessi maturati, in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti, devono essere contabilizzati separatamente dal capitale;
  • gli interessi debitori sono esigibili solo dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
  • il cliente e la banca possono mettersi d’accordo e pattuire,  al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie,  il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi saranno invece immediatamente esigibili.

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