Il contagio da Coronavirus non può che preoccupare l’Italia intera e soprattutto il sistema scolastico: la questione delle gite scolastiche già prenotate è stata affrontata all’interno del DPCM (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) della giornata di ieri 25 febbraio 2020, dove sono presenti tutte le misure che il governo intende mettere in campo per il contenimento e la gestione dell’emergenza di carattere epidemiologico connessa alla diffusione del Covid-19. Ecco cosa prevede.

Gite scolastiche rinviate per emergenza Coronavirus

Per quanto concerne le gite scolastiche il riferimento normativo il comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del DPCM 25 febbraio 2020, dove si annuncia che tutti i viaggi d’istruzione e in generale le uscite didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020 (fermo restando che la data potrebbe essere anche prorogata, qualora la diffusione del Coronavirus non dovesse arrestarsi).

Il passaggio della normativa è il seguente: i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020.

La questione dei rimborsi per sospensione viaggi istruzione causa Coronavirus

Il DPCM in questione fornisce anche una serie di indicazioni per quanto concerne il nodo del diritto di recesso prima del viaggio: il riferimento normativo è il comma 4 dell’articolo 41 del Dlgs n. 79 del 23 maggio 2011, che viene esteso nell’applicazione. Il rimborso è previsto a partire dalla differenza tra le prestazioni che sarebbero state previste e quelle che sono state effettuate. Ecco il passaggio della norma che interessa: dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo’ essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

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