La cambiale è un titolo di credito all’ordine, che contiene una promessa di pagamento incondizionata in favore di un beneficiario. Chi la emette si chiama soggetto traente, mentre colui al quale è impartito l’obbligo di pagare alla scadenza la somma indicata sulla cambiale si definisce trattario. Si suole anche dire che trattasi di un titolo astratto, nel senso che non viene indicata la causale del pagamento. Anzi, quand’anche il rapporto di credito sottostante venisse meno, la cambiale deve essere ugualmente onorata.

Differenza tra tratta e pagherò

Esistono due tipi di titoli cambiari: la cambiale tratta e il pagherò. Nel primo caso, il traente ordina al trattario di pagare una somma data al beneficiario alla scadenza indicata. Dunque, qui abbiamo tre soggetti: chi emette la cambiale, chi beneficia del pagamento e chi è tenuto ad adempierlo. Nel caso di un pagherò, invece, il traente coincide con la stessa persona tenuta al pagamento, in quanto trattasi di una promessa di pagare alla scadenza la somma indicata. I soggetti del rapporto sono due: traente-debitore e beneficiario. Affinché la cambiale sia esecutiva e soggetta a protesto, è necessario apporvi una marca da bollo (anche digitale) dal valore non inferiore al 12 per mille dell’importo indicato sul titolo, 11 per mille nel caso dei pagherò. In sua assenza o se la marca da bollo è apposta per un valore insufficiente, il titolo non è invalido, semplicemente il giudice accerta che non è immediatamente esecutivo, come altrimenti sarebbe.

Cosa non deve mancare

Quanto, invece, agli elementi che ne determinano l’invalidità, bisogna stare attenti. Essi sono la denominazione di cambiale (vaglia o pagherò), la presenza dell’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione del nome del trattario, del beneficiario, la firma del soggetto traente, la data di emissione del titolo, la data in cui dovrà avvenire il pagamento (in sua assenza, il titolo si considera pagabile a vista), il luogo di emissione e quello di pagamento (in mancanza, è pagabile presso il luogo di emissione).

Quanto alla scadenza, le tipologie possibili sono: a vista, ovvero all’atto della presentazione del beneficiario; a certo tempo vista, la scadenza si calcola a partire dalla data di accettazione della tratta, che deve nel caso essere indicata accanto alla firma di accettazione del trattario (es.: “A 3o giorni vista pagherete …”); a certo tempo data, ovvero partendo dalla data di emissione della cambiale. Esempio: se la cambiale viene emessa il 15 maggio e in essa compare la dicitura “A 30 giorni data pagherò”, essa può essere pagata dal 15 giugno in poi; a giorno fisso, la scadenza è indicata con precisione sulla cambiale, “Per me pagherete il 20 luglio 2016”.