In data 21 luglio 2020 la Banca d’Italia ha nominato sotto propria designazione due componenti per i Collegi di Napoli e Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario il cui scopo è quello di risolvere le controversie che possono nascere tra i clienti e gli intermediari in materia di operazioni e servizi finanziari e bancari. L’Abf si occupa quindi anche di questioni relative ai buoni fruttiferi postali.

L’ultima decisione, pubblicata in data 3 luglio, eccola, riguarda un bfp sottoscritto in data 27 maggio 2002 per il quale il ricorrente non è riuscito ad ottenere il rimborso per avvenuta prescrizione a detta dell’intermediario.

Ecco la questione e la decisione del Collegio di Bari numero 8103 del 4 maggio 2020.

La questione dei buoni postali prescritti

Il titolare di un buono fruttifero postale sottoscritto il 27 maggio 2002 insieme al cointestatario si sono rivolti all’ABF perché una volta che si sono recati presso lo sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso hanno appreso che il predetto titolo non poteva più essere rimborsato per prescrizione. Il ricorrente ha però sottolineato che l’intermediario non gli aveva consegnato il foglio informativo per cui non sapeva quando esso sarebbe scaduto. Per tale motivo ha richiesto il rimborso di tale titolo.

La tesi dell’intermediario

L’intermediario ha comunicato che il buono fruttifero postale oggetto della controversia apparteneva alla serie AA4 istituita con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2002 e collocata nel periodo compreso tra il 3 maggio 2002 e il 20 settembre 2002. Ha precisato poi che il DM disponeva che i titoli che appartenevano a tale serie fossero liquidati in linea capitale al termine del 7° anno successivo a quello della sottoscrizione insieme al capitale e ad un interesse lordo uguale dal 40% del capitale sottoscritto. L’intermediario ha poi comunicato che al momento della sottoscrizione del buono veniva anche rilasciato il foglio informativo che riportava tutte le indicazioni necessarie e i requisiti relativi al buono sottoscritto compreso il termine di prescrizione decennale che decorreva dalla scadenza del titolo.

Nella replica, però, il ricorrente ha lamentato la mancata apposizione sul buono delle indicazioni relative alla durata e alla scadenza nonché la mancata consegna del foglio informativo.

La decisione del Collegio

Il Collegio di Bari ha sottolineato che il buono oggetto della controversia conteneva la dicitura “a termine” e la data di emissione. Non riportava nulla invece in merito alla serie di appartenenza, alla scadenza e ai tempi di prescrizione. Il Collegio ha poi chiarito che i buoni della serie AA4 secondo l’articolo 8 del DM potevano essere “liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ” mentre in riferimento alla prescrizione l’articolo 8 del DM del 19 dicembre 2000 ha stabilito che i diritti dei titolari dei titoli si prescrivono a favore dell’emittente dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto concerne il capitale e gli interessi.

Sulla questione “dies a quo” del termine di prescrizione il Collegio ha rammentato che di recente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione numero 8056/19 confermando che “la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni“.

Nel caso preso in considerazione il titolo è stato emesso il 27 maggio 2002 con termine di scadenza di 7 anni. Per il dies a quo, la decorrenza si calcolerebbe dal 31 dicembre 2009 e la prescrizione di dieci anni ci sarebbe stata il 31 dicembre 2019. Dato che il reclamo portava come data il 25 novembre 2019, il Collegio ha accolto parzialmente la domanda di rimborso del titolo: è stato disposto quindi che l’intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale applicando le condizioni risultanti dal titolo più gli interessi legali alla data del reclamo al saldo.

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