In data 3 luglio 2020 sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario un gruppo di decisioni che riguardano anche i buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la decisione numero 8607 del 12 maggio, ecco il link, affronta la questione di alcuni buoni della serie Q/P emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 per i quali il ricorrente ha chiesto la liquidazione degli importi definiti al momento della sottoscrizione per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Ecco allora le informazioni più specifiche in merito, le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Bari.

Buoni fruttiferi postali: la richiesta del ricorrente

Un risparmiatore titolare di buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P emessi dopo il 13 giugno 1986 (data del Decreto Ministeriale) ed esattamente il 21 ottobre 1986 ha contestato la mancata liquidazione da parte dell’intermediario delle condizioni riportate a tergo dei buoni con specifico riferimento del periodo dal ventunesimo al trentesimo. Le condizioni, infatti, non sarebbero adeguate/corrette come disposte dal DM per cui il risparmiatore ha chiesto che gli venisse corrisposta la liquidazione degli importi definiti originariamente per il periodo dal ventunesimo al trentesimo come stampato dietro ai titoli.

La controdeduzioni dell’intermediario

Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario ha comunicato che i buoni in questione appartenevano alla serie Q che era stata istituita con D.M del 13 giugno 1986 ed emessi su di un titolo cartaceo della serie precedente “P” aggiornato poi con l’indicazione “Q/P” sul davanti e con una tabella sul retro che indicava i nuovi tassi di interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale come previsto dall’articolo numero 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

L’intermediario ha poi precisato che tale tabella indicava gli interessi che dovevano essere applicati con un interesse composto per i primi vent’anni ed un importo bimestrale per ogni bimestre maturato dopo l’anno ventesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno dopo l’emissione.

Esso era calcolato, si legge, in base al tetto massimo raggiunto al ventesimo anno.

La decisione del Collegio

L’orientamento dei Collegi riguardo a fatti simili è quello di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il Decreto su indicato. È però necessario che sia davanti che dietro al titolo vengano apposte tutte le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza anche se essi sono rilasciati dall’intermediario su moduli che prima appartenevano ad altre serie precedenti di emissione.

Nel dettaglio i buoni, oggetto del ricorso, non avevano timbri sul retro che disponessero dei rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno. Per questo il Collegio ritiene che la tutela dell’affidamento di chi li sottoscrive impone di dare la prevalenza a quanto risulta dai titoli come più volte ha affermato la giurisprudenza ordinaria come ad esempio la sentenza numero 13979 Cass. SS.UU del 15 giugno 2007 e l’Arbitro come ad esempio la sentenza numero 6142 del 2020 del Collegio di Coordinamento.

In virtù di tutto ciò il Collegio ha disposto che l’intermediario provveda al rimborso dei rendimenti indicati dietro al buono secondo le condizioni originariamente riportate su di essi relativamente al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

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