Sono garantiti dallo Stato Italiano e gli interessi godono di una tassazione agevolata al 12,50%: ecco uno dei principali segreti di successo dei buoni fruttiferi postali.

Tale prodotto, comunque, fin dalla sua nascita nel 1925, è stato molto amato dai risparmiatori. Il motivo è la fiducia e la familiarità verso Poste Italiane, un’istituzione di lunga data nel nostro paese e con una consolidata reputazione. Proprio questi due aspetti spingono sempre più persone a investire nei bfp: si preferisce, infatti, restare in ambiti conosciuti e affidabili.

La domanda che in molti ci hanno chiesto è se per la tipologia “a termine” del 1986, 1987 e 1988 di titoli prescritti è possibile chiedere la prescrizione.

Cos’è la prescrizione?

Non è bello recarsi alle Poste e sentire che i propri buoni fruttiferi postali risultano prescritti. Proprio per questo bisogna fin dalla loro sottoscrizione imparare a capire che cos’è e cosa si rischia. Ebbene, questa parola si riferisce al termine oltre il quale non si può più riscattare il proprio titolo. Ricordiamo che quando quest’ultimo scade non produce più interessi e che dopo dieci anni da tale data, cade in prescrizione. A seguito di quest’ultima non è più possibile chiedere il pagamento degli interessi maturati o del capitale investito. Ovviamente la prescrizione varia da buono a buono: per un 3×2, ad esempio, avviene dopo 16 anni mentre per un 4Anni Risparmio semplice dopo 14.

Sarà importante, quindi, consultare sempre le condizioni specifiche dei titoli che si posseggono per avere più informazioni a propria disposizione. In merito ai titoli in prescrizione nel 2023, c’è un avviso di Poste che comunica quali saranno, c’è proprio un elenco anche per il 2024. In ogni caso, il suggerimento sarà quello di rivolgersi al personale presso gli uffici postali per ricevere chiarimenti.

Buoni postali tipologia “a termine” del 1986/1987 e 1988: si può chiedere il rimborso nonostante la prescrizione?

Alla domanda è possibile chiedere il rimborso di buoni prescritti anche se del 1986, 1988 o 1987, risponde Poste Italiane dicendo di no. Aggiunge che con la trasformazione della Cdp in società per azioni, i titoli cartacei emessi fino al 13 aprile 2001, compresi quelli a termine (periodo 1986-1988), sono trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Essi sono infatti equiparati ai titoli di debito pubblico e quindi disciplinati dalle medesime caratteristiche.

Per evitare di perdere il denaro investito e gli interessi, è sempre meglio scegliere i buoni fruttiferi postali in forma dematerializzata. Essi sono rappresentati soltanto da una scrittura contabile che viene effettuata su un conto di regolamento che può essere un conto BancoPosta o un libretto di risparmio postale. I titoli, però, devono avere la stessa intestazione del conto di regolamento.

Il punto di forza di questa tipologia di prodotto è che al momento della richiesta di rimborso anticipato o a scadenza, l’accredito della cifra maturata avverrà in automatico su di esso. Il conto di regolamento, quindi, non si potrà estinguere nel caso vi siano dei titoli in essere. Il rimborso dei dematerializzati potrà infine avvenire in anticipo sia per il totale della cifra sottoscritta, sia in modo parziale nel rispetto del taglio minimo di 50 euro e multipli.

Riassumendo…

1. I punti di forza dei buoni fruttiferi postali sono la tassazione agevolata sugli interessi e la garanzia dello Stato
2. La prescrizione dei bfp avviene dieci anni dopo la loro scadenza
3. Quando avviene la prescrizione si perde il diritto di riscuotere interessi e capitale investito
4. Dei Buoni postali tipologia “a termine” del 1986/1987 e 1988 prescritti non è possibile chiedere il rimborso.

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