È giunto un nuovo importante provvedimento del Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario. Tale organo ha infatti affermato il diritto di una risparmiatrice di Alba in provincia di Cuneo a riscuotere gli importi che erano riportati in tabella dietro ai suoi buoni fruttiferi postali.

La vittoria di una risparmiatrice in merito ai bfp

Una risparmiatrice di Alba è riuscita ad ottenere gli interessi indicati dietro la tabella dei buoni in suo possesso pari quasi a 250 mila euro complessivi e non gli importi riconosciuti dall’intermediario che erano pari a soli 110 mila euro.

Nel dettaglio la donna era in possesso di 4 buoni fruttiferi postali della serie Q/P che erano stati emessi nel mese di novembre 1988, quindi, dopo l’entrata in vigore del DM di giugno 1986. Con quest’ultimo era stato inserito sul davanti del titolo un timbro con la nuova serie e dietro i nuovi tassi di interesse ma solo fino al ventesimo anno.

Con due decisioni identiche, il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, ha sancito quindi la prevalenza di quanto riportato dietro ai buoni rispetto alle modifiche apportate con DM in epoca antecedente alla firma dei titoli senza che a nulla valesse, a tal fine, il timbro apposto dall’intermediario.

Come detto, infatti, il timbro riguardava soltanto gli interessi che dovevano essere corrisposti dal primo al ventesimo anno senza comunicare nulla sugli interessi che dovevano essere corrisposti in favore della titolare per gli ultimi dieci anni.

La decisione del Collegio di Torino sui bfp oggetto del ricorso

Con decisioni gemelle, l’intermediario ovvero Poste Italiane è stato condannato a rimborsare la risparmiatrice, assistita dall’avvocato braidese Alberto Rizzo, legale specializzato nel diritto bancario e postale, degli interessi previsti dalla tabella originaria presente dietro ai buoni per gli ultimi dieci anni di validità dei titoli. Così la donna è riuscita ad ottenere quasi 140 mila euro in più rispetto a quanto voleva corrisponderle Poste.

Per l’avvocato Alberto Rizzo, queste decisioni sono importantissime per coloro che nel corso di questi anni si sono recati a riscuotere i loro buoni ma si sono visti riconoscere degli importi più bassi rispetto ai rendimenti previsti. Per questo l’esperto in diritto bancario e postale invita tutti i risparmiatori in possesso di buoni emessi dopo giugno 1986 a farli esaminare per capire se si ha diritto a riscuotere importi maggiori di quelli determinati dall’intermediario. Ciò anche se i titoli sono stati già incassati purché non siano trascorsi più di dieci anni da quel momento.

Potrebbe interessarti: Buoni postali e pari facoltà di rimborso: le Poste sono obbligate a pagare

20 buoni postali fruttiferi Q/P: ottenuti importi più alti per mancata indicazione su timbratura

[email protected]