Il 30 gennaio scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate delle decisioni in merito ai buoni fruttiferi postali. Tra queste c’è quella del Collegio di Palermo in merito ad un ricorso presentato dall’erede legittimo dei propri genitori defunti che avevano sottoscritto buoni numero …067, …068 e …130, tutti dopo il mese di gennaio 1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”. L’erede si è lamentato perché il resistente avrebbe liquidato una somma complessiva pari a 13.375,14 euro e quindi di molto inferiore a quella che si aspettava.

Ma vediamo cosa è accaduta e perché l’Arbitro Bancario Finanziario ha dato ragione all’erede.

La richiesta dell’erede in merito ai buoni fruttiferi postali

Un erede dei propri genitori di bfp si è lamentato perché il resistente ovvero le Poste avrebbe liquidato, come detto, una somma inferiore a quella che si aspettava. Parliamo di 13.375, 14 euro invece di 22.778,24 euro per una differenza, quindi, di 9.403,10 euro. Per questo lo stesso ha fatto ricorso all’ABF, ecco il link della sentenza, comunicando che la differenza tra quanto effettivamente rimborsato e quanto rimborsabile secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli sarebbe riconducibile al mancato riconoscimento degli interessi dal 20° al 30° anno.

I buoni contestati erano formati dal cartaceo della serie precedente sul quale veniva apposto davanti a ciascun titolo il timbro che recava la lettera giusta di appartenenza della nuova serie “Q/P” e dietro ad ogni titolo in modo univoco e chiaro il timbro con i nuovi tassi di interesse applicati (parliamo di quelli previsti dalle tabelle al D.M citato).

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Il problema e la vittoria

L’Arbitro Bancario ha analizzato la documentazione inerente ai buoni fruttiferi postali e da essa è emerso che i titoli erano stati emessi tutti dopo l’emanazione del D.

M del 13 giugno 1986 nel periodo in cui erano collocati bfp della serie “Q”. Questi poi sono stati timbrati (in rispetto all’articolo 5 del D.Ministeriale del 1986) sulla parte anteriore con il timbro che recava la scritta “Q/P” e dietro con due timbri che modificavano i tassi ad eccezione però del quinto scaglione. Parliamo del rendimento che doveva essere riconosciuto con cadenza bimestrale dal ventunesimo al trentesimo anno che restava quindi inalterato.

Il Collegio ha quindi disposto che l’intermediario ovvero Poste Italiane dovrà riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattuito dal ventunesimo al trentesimo anno. Si applicheranno, invece, per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti dietro ai titoli in conformità con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

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