Lo scorso 30 gennaio 2020 sul sito web ufficiale dell’ABF ovvero dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate risoluzioni in merito a controversie riguardanti i rimborsi di alcuni buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio uno degli ultimi casi riguarda 2 titoli emessi a luglio 1988 che sarebbero stati rimborsati con una cifra inferiore a quella che si aspettava il risparmiatore, ecco il link della sentenza. Il Collegio di Milano ha accolto il ricorso presentato disponendo che l’intermediario applichi le condizioni riportate dietro al titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Ecco cosa è accaduto nel dettaglio e perché la risoluzione dell’Arbitro Bancario è stata positiva.

La storia del titolare di due bfp di 1.000.000 di lire ciascuno

Una delle ultime decisioni del  Collegio di Milano pubblicate sul sito ABF riguarda 2 buoni postali di 1.000.000 di lire ciascuno emessi il 28 luglio 1988 appartenenti alla serie Q/P (nonostante presentassero il modello della precedente della serie P perché emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986).

Tali titoli riportavano sul davanti l’indicazione “Q/P” e dietro la stampa dei nuovi rendimenti. Con il ricorso all’Arbitro, il ricorrente contestava l’applicazione delle nuove condizioni economiche inferiori rispetto a quelle riportate dietro al titolo. I titoli in questione, come detto, sono stati emessi dopo il DM dell’86 che ha previsto l’emissione dei bfp della serie “Q” uniformando a quest’ultima la fruttuosità di quelli della serie P che già stavano circolando.

Proprio per questo la giurisprudenza ABF ha ritenuto che il cliente possa aver fatto affidamento sulla validità del tasso di interesse che c’era sul titolo e che tale affidamento deve essere salvaguardato.

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Lo studio dell’ABF

Il Collegio  ha studiato quindi attentamente gli atti e da ciò è emerso che sul fronte dei titoli  vi era precisata l’appartenenza di essi alla serie “Q/P” sul davanti mentre dietro c’era un timbro con la modifica in via normativa dei rendimenti ma solo fino al ventesimo anno.

Nel timbro posto da Poste Italiane manca infatti l’indicazione specifica del tasso di interesse per il periodo intercorrente dal ventunesimo al trentesimo anno per cui l’unico riferimento riguardante quest’ultimo resta quello originario derivante dalla tabella stampata sul dorso del buono.

La decisione dell’Abf

Il Collegio di Milano, dopo aver esaminato i due buoni postali fruttiferi, ha constatato che Poste non ha incorporato nel “testo cartolare” quanto stabilito dal DM del 1986 al rendimento del titolo e precisamente nel periodo dal ventesimo al trentesimo anno. Per questo ha disposto che l’intermediario ovvero Poste Italiane dovrà applicare le condizioni riportate dietro ai buoni per il periodo dal 21°al 30° anno al netto delle ritenute fiscali oltre agli interessi dal reclamo fino al saldo.

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