In data 5 agosto 2020 sono state pubblicate alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Una delle ultime sentenze riguarda il caso di un cointestatario di 3 buoni postali insieme al padre defunto del valore di 1.000.00 lire ciascuno che ha chiesto al Collegio la corretta liquidazione degli importi da parte dell’intermediario. Ecco cosa è accaduto e cosa ha deciso il Collegio di Bari, link sentenza.

Bfp: chiesta corretta liquidazione importi

Uno degli ultimi casi per i quali l’Abf si è dovuto esprimere riguarda il titolare di 3 buoni ordinari (cointestati con il padre defunto) della serie “P” con timbro “Q/P” del valore di 1 milione di lire ciascuno emessi il 12 gennaio 1987 che ha chiesto la corretta liquidazione degli importi da parte dell’intermediario.

Nel dettaglio il ricorrente si è lamentato per il fatto che sul retro del titolo non compariva il timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno.

La risposta dell’intermediario

L’intermediario ha chiarito che i buoni fruttiferi postali oggetto della contesa appartenevano alla serie “Q” istituita con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ed emessi su titoli cartacei della serie “P” aggiornati con l’indicazione “Q/P” sul fronte e con la tabella indicante i nuovi tassi di interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale sul retro. La tabella indicava gli interessi che dovevano essere applicati stabilendo “un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”.

L’intermediario ha aggiunto che il Decreto non prevedeva che dietro al titolo venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondere dal 21° al 30° anno. Quindi al ricorrente era stato corrisposto quanto dovuto ed ha chiesto che il ricorso fosse respinto.

L’analisi del Collegio

Il Collegio dall’analisi della documentazione controllata ha precisato che i bfp in questione erano stati tutti e tre sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto del  giugno 1986 perché emessi il 12 gennaio 1987. Ha precisato poi che per l’emissione l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo su cui vi erano le condizioni della precedente serie “P”. E’ vero che l’intermediario ha apposto la stampigliatura della nuova serie davanti e dietro l’apposita timbratura relativa agli interessi ma questi ultimi si riferivano al rendimento solo fino al 20° anno senza disporre nulla per quelli dal 21° al 30°.

Dato che le stampigliature non comunicavano nulla circa il rendimento previsto per il terzo decennio cioè fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all’emissione va fatta prelevare la tutela dell’affidamento del sottoscrittore. Quindi il ricorrente ha il diritto a vedersi riconoscere il rendimento indicato dietro ai titoli e quindi quello previsto per i buoni della serie “P” per gli anni dal 21° al 30°oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

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