Buoni postali fruttiferi serie P/Q del 1989: ottenuta integrazione interessi periodo dal 21°al 30° anno

Chiesta e ottenuta da un risparmiatore integrazione interessi dei buoni fruttiferi postali non corretta riguardo al periodo dal 21° al 30° anno.
4 anni fa
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buono postale

Il 5 agosto scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state emesse delle nuove sentenze anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio uno degli ultimi ricorsi è stato effettuato da un ricorrente che in data 28 gennaio 2020 ha incassato il rimborso dei titoli della serie P/Q emessi nel 1989 non come indicato su di essi. Il risparmiatore ha quindi reclamato ed ottenuto un’integrazione degli interessi che però non risultava corretta riguardo a quelli indicati dal periodo dal 21° al 30° anno.

Perché è stato presentato ricorso all’Abf

In data 28 gennaio 2020 un risparmiatore ha incassato dei buoni fruttiferi postali della serie P/Q emessi nel 1989. Il problema è che dalla simulazione effettuata sul sito della Cassa Depositi e Prestiti il ricorrente si è accorto di non aver ricevuto il rimborso come indicato sui titoli. Ha presentato quindi reclamo ed ottenuto un’integrazione degli interessi che però non risultava corretta con riguardo agli anni indicati per il periodo dal 21° al 30° anno. Il ricorrente ha chiesto quindi il ricalcolo degli interessi come indicato sul titolo.

Le controdeduzioni dell’intermediario

L’intermediario in merito al ricorso presentato ha comunicato che i buoni oggetto della diatriba erano stati emessi utilizzando modelli della vecchia serie P dove c’era apposto al momento del rilascio il timbro “P/Q” sul davanti mentre dietro la misura dei nuovi tassi. Questi, ai sensi dell’articolo 5 del Dm D.m 13 decisione numero 11010 del 19 giugno 2020 Pag. 3/5 giugno 1986, risultavano appartenere in forma regolare alla nuova serie “Q” istituita dal DM stesso. Quest’ultimo prevedeva infatti che dietro ai titoli delle vecchie serie venisse posto un timbro con le nuove indicazioni dei tassi di interesse e non anche l’importo che doveva corrispondersi bimestralmente dall’anno ventunesimo al trentesimo.

Il sistema di calcolo (interesse semplice) di questi anni, infatti,  restava invariato e rapportato al massimo raggiunto ovvero al tasso del 12% come indicato dal timbro e non del 15% come indicava invece la serie P.

Al momento del rimborso, quindi, al risparmiatore veniva riconosciuto proprio quello stabilito dagli articoli 4 e 5 del DM citato nella misura dei nuovi tassi come indicato nella tabella allegata al Decreto Ministeriale.

La sentenza

Il Collegio di Milano, ecco il link della decisione, ha rilevato che i buoni in questione erano stati emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 utilizzando i moduli della serie P. Su di essi davanti c’era un timbro di rettifica mentre dietro soltanto il rendimento fino al ventesimo anno. Il Collegio ha quindi accolto la domanda del risparmiatore riconoscendo a quest’ultimo il diritto ad avere il rendimento indicato dietro al titolo dal 21° al 30° anno. In assenza del timbro che disciplina l’ammontare del rendimento, infatti, prevale quanto riportato sul titolo anche se esso appartiene ad una serie precedente. Per questo il Collegio ha disposto che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal 21° al 30°o anno, al netto delle ritenute fiscali.

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alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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