Le Sezioni Unite della Cassazione nei giorni scorsi hanno deluso le aspettative di molti risparmiatori che avevano sottoscritto dei buoni fruttiferi postali della serie O e P. Essi sono stati infatti colpiti da una modifica inserita nel D.M del 13 giugno 2986 che ha peggiorato i loro tassi di rendimento. La Federconsumatori è intervenuta in questa spinosa vicenda comunicando che valuterà se sussistono i presupposti per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Ma vediamo cosa sta succedendo.

Il giudizio della Suprema Corte

Al giudizio della Suprema Corte sono stati sottoposti dei bfp ordinari del 1982 e del 1983 ovviamente cartacei che sul modulo recavano dei tassi di rendimento superiori a quelli riconosciuti effettivamente da Poste Italiane quando essi sono stati rimborsati.

La Cassazione ha dato però ragione a Poste ed ha riconosciuto i calcoli operati corretti in base alle norme del codice postale che era vigente in quel periodo.

Le norme prevedevano infatti che, su disposizione del Ministero competente, le Poste potessero variare unilateralmente i tassi di interesse. Tale facoltà, comunica la Federconsumatori, è stata esercitata quattro volte, l’ultima delle quali è avvenuta il 13 giugno 1986. In quest’ultimo caso, si evince che le modifiche eseguite sono state sfavorevoli per i consumatori che avevano sottoscritto buoni fruttiferi fino al 30 giugno 1986.

Il disaccordo con la recente sentenza della Federconsumatori

In merito alla recente sentenza della Cassazione su quanto su evidenziato, la Federconsumatori ha comunicato che valuterà se sussistono gli estremi per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea. L’associazione dei consumatori comunica inoltre che, nonostante siano entrate in vigore delle modifiche ai saggi di interesse applicabili ai bfp con la creazione della nuova serie Q, molti buoni sottoscritti dopo il 1° luglio del 1986 riportano delle condizioni più favorevoli rispetto ai rimborsi eseguiti da Poste Italiane. In alcuni casi le modifiche sono state notevoli: addirittura una riduzione del 50% rispetto a quanto veniva dichiarato nel modulo cartaceo.

L’ultima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione non riguarda la possibilità di tutelarsi contro tale  fattispecie che può interessare i buoni emessi in lire a partire dal 1° luglio 1986 indipendentemente dal fatto che essi siano stati già riscossi.

L’invito della Federconsumatori

La Federconsumatori invita quindi tutti i risparmiatori interessati a inviare copia fronte e retro dei loro buoni  emessi in lire dopo il 1° luglio 1986 per permettere all’Associazione di esaminarli e verificare se possa esserci una qualche forma di tutela. Inoltre, la stessa ha comunicato che in caso di incasso avvenuto a termine di prescrizione si potrà comunque presentare richiesta di risarcimento nei confronti di Poste Italiane. Anche in quest’ultimo caso si dovrà inviare alla Fedeconsumatori una copia fronte e retro dei buoni incassati. Quest’ultima si potrà richiedere presso tutti gli sportelli delle Poste ma a pagamento.

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