Continuano i problemi in merito ai buoni fruttiferi postali serie Q/P emessi tra il mese di luglio 1986 ed il 1995. La Confconsumatori lancia quindi l’allarme del possibile intaso dei Tribunali anche se un’alternativa ci sarebbe. Parliamo dell’apertura di un tavolo di conciliazione tra le associazioni dei consumatori e Poste Italiane. Dall’azienda, però, non arriva parere favorevole. Ecco cosa sta succedendo.

Il problema dei buoni fruttiferi postali serie Q/P

Negli ultimi anni al momento del rimborso dei buoni fruttiferi postali serie Q/P trentennali, i risparmiatori ottengono cifre più basse rispetto a quanto indicato dietro al titoli.

L’origine del problema è da additarsi al Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 con il quale vennero abbassati i rendimenti. Poste Italiane si adeguò quindi al DM riadattando vecchi buoni della serie P con due timbri. Sul davanti c’era quello della nuova serie Q/P mentre dietro la nuova tabella dei rendimenti. Fin qui nulla di strano.
Il problema nasce dal fatto che i nuovi timbri comunicavano solo i rendimenti dal 1° al 20° anno senza dire nulla di quelli da applicare dal ventunesimo al trentesimo anno. In merito a ciò, però, Poste Italiane ha sempre comunicato di aver agito in modo corretto basandosi sulle indicazioni del DM di quell’anno. L’importo era infatti calcolato fino all’anno ventesimo con interessi composti calcolati ai tassi dell’8%, del 9%, del 10,50% e del 12%. Dal 21° anno in poi, invece, la cifra era calcolata per ogni bimestre sulla base dell’interesse semplice al tasso massimo raggiunto. Parliamo quindi del 12%. Molti risparmiatori hanno quindi chiesto che fossero riconosciute loro le rendite stabilite in precedenza.

La decisione dell’Abf sui buoni fruttiferi postali serie Q/P

Molte sentenze dell’Arbitro Bancario Finanziario, come la numero 7949 del 23 marzo 2021, hanno dato ragione ai risparmiatori. Veniva quindi chiesto all’intermediario di liquidare gli interessi effettivi per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.

Il problema è che le pronunce dell’Abf non sono vincolanti per cui Poste non è obbligata a rispettarle. Per tale motivo tanti risparmiatori si sono rivolti ai Tribunali ordinari. Dalle prime sentenze di questi ultimi si evince che l’orientamento dei giudici è stato il medesimo di quello dei Collegi Abf. Parliamo del diritto di ricevere gli interessi stabiliti in precedenza (visibili da timbro apposto sul buono) per gli anni dal 21° al 30°. Per questo la Confconsumatori suggerisce a chi ha avuto pronunce favorevoli da parte dell’Arbitro di far valere i propri diritti dinanzi ai Tribunali.
Poste Italiane in merito alla questione ribadisce però la sua correttezza. Comunica di rispettare il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario e di partecipare con regolarità all’arbitrato. Questo però non le impedisce di rivolgersi alla giustizia ordinaria per tutelare i propri interessi quando ritiene che le decisioni prese in merito ai buoni non siano fondate.

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