Arriva una nuova sentenza in merito a buoni fruttiferi postali serie Q/P cointestati. Parliamo della numero 7949 del 23 marzo 2021 in cui la parte ricorrente ha dichiarato di essere titolare in cointestazione di due bfp serie Q/P. Entrambi con valore nominale di 500000 lire e sottoscritti: uno il 17 dicembre 1987 e l’altro l’11 giugno 1988. Ha spiegato che al momento del rimborso del buono è stato prospettato un rimborso più basso rispetto a quello atteso. Questo perché l’intermediario non ha preso in considerazione l’originario regolamento pattizio per gli anni dal 21° al 30°.

Il timbro apposto dietro ai buoni postali, infatti, modificava i rendimenti soltanto per i primi 20 anni senza dire nulla degli ultimi dieci anni. Ecco maggiori dettagli in merito.

Bfp: le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Torino

In merito ai due buoni fruttiferi postali su indicati l’intermediario ovvero Poste Italiane ha chiesto di rigettare il ricorso. La motivazione è semplice. Il 13 giugno 1986, infatti, il nuovo Decreto Ministeriale che istituì la nuova serie di buoni postali Q/P prevedeva che anche sui moduli della vecchia serie P fossero apposti dei timbri. Uno sul davanti con la dicitura Q/P e l’altro dietro con i nuovi tassi. Per i primi 20 anni gli interessi erano composti e poi semplici per gli ultimi dieci anni.
Il Collegio di Torino ha esaminato attentamente i due buoni fruttiferi postali constatando che i timbri emessi dall’intermediario erano corretti. Riportavano infatti la variazione della serie da P a Q/P ma i tassi non contenevano indicazioni per quelli da applicare dopo il ventesimo anno come contestato dalla parte ricorrente. Quest’ultima aveva fatto quindi affidamento sull’applicazione dei rendimenti originariamente previsti. Per questo il Collegio ha accolto il ricorso e disposto che l’intermediario rimborsi i titoli liquidando gli interessi effettivi per gli anni dal 21° al 30°.


Succede però in questi ultimi mesi che Poste Italiane è inadempiente come si evince dal sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario. Quando si verifica tale situazione al risparmiatore che ha ottenuto la decisione favorevole non resta altro che intraprendere una nuova azione legale.

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