I buoni fruttiferi postali sono un prodotto collocato sul mercato da Poste Italiane e garantito dallo Stato. Hanno poi una fiscalità agevolata in quanto sono soggetti ad una tassazione al 12,50% e non hanno costi di gestione né per la sottoscrizione né per la gestione eccetto gli oneri di natura fiscale. La novità è che i buoni fruttiferi postali 170° CDP – Premium da oggi non sono più sottoscrivibili mentre quelli 170° CDP –Fedeltà lo saranno ancora.

Buoni postali 170° CDP – Premium: non più in emissione da ieri

I buoni fruttiferi postali 170° CDP – Premium erano quelli per chi desiderava investire a medio termine in quanto la durata massima era di 4 anni.

Erano però dedicati esclusivamente a chi apportava nuova liquidità con interessi riconosciuti alla scadenza.

Dallo storico dei tassi applicati su tale tipologia di buoni sottoscrivibili dal 18 novembre 2019 si evince che quelli della serie TF304A191118 (emessi fino a ieri 13 gennaio 2020) hanno un tasso effettivo lordo di rendimento standard a scadenza dell’1%, ecco il link.

Gli interessi, poi, erano soggetti ad una ritenuta fiscale del 12,50% e riconosciuti soltanto alla scadenza per cui se il rimborso era chiesto prima della scadenza veniva corrisposto soltanto il capitale investito.

Buono 170° CDP – Fedeltà

Ad oggi 14 gennaio è ancora possibile sottoscrivere buoni fruttiferi postali 170° CDP – Fedeltà che sono dedicati soltanto a chi vorrà reinvestire i propri risparmi fino a quattro anni. Nel dettaglio tale buono potrà essere sottoscritto soltanto da chi ha almeno 1 buono scaduto a partire dal 1° novembre 2019 e rimborsato tranne i buoni dedicati ai minori.

Gli interessi, poi, matureranno esclusivamente alla scadenza del buono ed il rendimento annuo effettivo annuo lordo alla scadenza dopo quattro anni sarà dell’1%. Si potrà comunque chiedere il rimborso anticipato ma si avrà diritto soltanto alla restituzione del capitale investito al netto di eventuali oneri fiscali.

Per quanto riguarda il regime fiscale, infine, la ritenuta agevolata sarà del 12,50% sugli interessi mentre tutte le tipologie di buoni saranno esenti dall’imposta di successione.

Per quanto concerne quella di bollo, invece, saranno esenti soltanto i buoni il cui valore complessivo (tutti quelli con la stessa intestazione) non supererà i cinquemila euro. In caso contrario si applicherà l’imposto di bollo nella misura pro-tempore vigente.

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