I buoni fruttiferi postali sono tra i prodotti di investimento preferiti dagli italiani perché non hanno alcun costo di rimborso o collocamento e perché hanno una tassazione agevolata. Negli ultimi tempi, però, i casi di ricorsi per conteggio errato per la mancata apposizione del timbro (per interessi dal ventunesimo al trentesimo anno dopo il 1° luglio 1986) sono cresciuti. Ecco allora i 5 passi del ricorso all’Abf.

I primi passi del ricorso per buoni fruttiferi postali

La prima fase del ricorso sarà quella di presentare quest’ultimo mediante il portale dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Una volta fatta tale operazione, la Segreteria Tecnica valuterà se la documentazione è completa, regolare e tempestiva. La Segreteria potrà anche chiedere di fornire ulteriore materiale sia al risparmiatore che all’intermediario ma in questo caso potrebbe esserci una sospensione del termine previsto per la decisione del ricorso da parte del Collegio.

La seconda fase sarà, infatti, proprio la decisione per la quale il Collegio si pronuncerà in base alla documentazione prodotta mentre la decisione sarà presa in maggioranza e motivata. Qualora il ricorso venga accolto (anche soltanto in parte), il Collegio fisserà il termine entro il quale l’intermediario ed in questo caso Poste Italiane dovrà adempiere alla decisione compresa la restituzione dei 20 euro che il risparmiatore avrà versato come contributo per le spese. Qualora non venga fissato alcun termine, invece, Poste dovrà adempiere alla decisione entro 30 giorni.

Qualora l’intermediario non rispetterà la decisione sarà considerato inadempiente. Sarà considerato tale anche se eseguirà soltanto in parte quanto deciso dall’Arbitro Bancario Finanziario, se non rimborserà il risparmiatore dei 20 euro (anche per ricorso accettato in parte) e se non verserà alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro dovuto anche se il ricorso sarà accettato in parte.

Qualora l’intermediario non rispetterà la decisione dell’ABF o non collaborerà allo svolgimento della procedura allora l’inadempimento sarà pubblicato sul sito https://www.

arbitrobancariofinanziario. it/intermediari-inadempienti/index.html.

Buoni fruttiferi: gli ultimi possibili 2 passi

Qualora durante il procedimento di ricorso verrà comunicato di aver avviato un tentativo di conciliazione o di mediazione allora il Collegio interromperà il procedimento. Se la conciliazione fallirà, invece, si potrà riproporre il ricorso senza la necessità di presentare un ulteriore reclamo all’intermediario. Un’altra cosa che potrebbe accadere è la seguente: Poste, prima della decisione del Collegio, potrebbe portare la controversia all’attenzione dell’autorità giudiziaria o potrebbe sottoporla ad arbitrato. Qualora si dovesse verificare uno di tali casi, la Segreteria potrebbe chiedere al risparmiatore se è ancora interessato a procedere davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Qualora il ricorrente sia deciso, entro 30 giorni la procedura proseguirà davanti all’Abf altrimenti il Collegio dichiarerà l’estinzione del ricorso.

L’ultimo passo che potrebbe verificarsi sarà l’istanza di correzione ovvero entro 30 giorni dalla decisione qualora si riscontrino omissioni, degli errori di calcolo o materiali, sarà possibile chiedere la correzione. Anche l’intermediario potrà avvalersi di tale strumento.

Leggete anche: Buoni postali fruttiferi serie Q: l’aliquota fiscale applicata non è sempre corretta

[email protected]