Arriva una nuova decisione favorevole per una risparmiatrice di Alba in merito ai buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Con una recente ordinanza, infatti, il giudice Marco Bottallo ha riconosciuto alla donna il diritto di riscuotere gli importi riportati dietro alla tabella per circa 77 mila euro. Ecco maggiori informazioni in merito.

Cosa fare se Poste Italiane non pagare per buoni fruttiferi postali serie Q/P

Arriva una decisione molto importante per chi ha ottenuto una pronuncia favorevole dall’Arbitro Bancario Finanziario ma Poste rifiuta di assecondare.

Parliamo dell’ordinanza del Tribunale di Asti emessa dal Dottor Marco Bottallo che in passato aveva già emesso un simile provvedimento (esattamente ad inizio anno).
Nel dettaglio, il giudice di Asti ha riconosciuto alla risparmiatrice il diritto di riscuotere gli importi indicati dietro ai titoli. Per una differenza di più di 77 mila euro rispetto alla cifra erogata da Poste Italiane.

La donna era in possesso di 6 bfp serie Q/P emessi tra l’8 di agosto del 1986 e il 23 novembre 1988. Per la questione su indicata, aveva già avuto il parere favorevole dell’Arbitro Bancario Finanziario di Torino a dicembre dello scorso anno. Poste però si è dichiarata inadempiente per cui l’Avvocato Alberto Rizzo, legale specializzato della materia del diritto bancario e postale, ha consigliato alla donna di portare la pratica in Tribunale.

La pronuncia del Tribunale di Asti sui buoni fruttiferi postali

Lo scorso 29 settembre con procedura semplificata è arrivata la decisione per i su citati buoni fruttiferi postali con una sola udienza. Il Dottor Marco Bottallo ha emesso infatti la sentenza ribadendo la prevalenza di quanto riportato sui titoli rispetto alle modifiche prodotte dal DM di giugno 1986. Queste ultime, effettuate mediante timbro, comunicavano i nuovi interessi da corrispondere solo dal 1° al 20° anno. Non comunicavano nulla di quelli dal 21° al 30°. Grazie a tale ordinanza, Poste dovrà corrispondere alla risparmiatrice, assistita dall’Avvocato Alberto Rizzo e Fabio Scarmozzino, gli interessi previsti per gli anni dal 21° al 30° come riportati dietro ai titoli.

Per i due avvocati, questa è una decisione molto importante per chi in questi anni, ignaro dei propri diritti, ha riscosso importi più bassi rispetto a quelli previsti.

L’Avvocato Rizzo comunica che chi è in possesso di un titolo emesso dopo il 1986 può farlo esaminare per capire se ha diritto a ricevere un importo più alto rispetto a quello ricevuto. Tale operazione può avvenire anche se il buono è stato incassato ma non dovranno essere trascorsi più di 10 anni da quel momento. L’ordinanza su indicata è poi molto importante anche per i titolari dei buoni con sentenza favorevole ABF ma con inadempienza di Poste Italiane. Grazie ad essa, infatti, molti più risparmiatori cercheranno nelle sedi giudiziarie competenti di far valere i propri diritti.

Leggi anche: Rimborso buoni fruttiferi postali: Poste Italiane non si adegua alle decisioni dell’Abf
[email protected]