La questione del mancato rimborso dei buoni fruttiferi postali da parte di Poste Italiane, nonostante il parere positivo dell’Abf, continua a suscitare scalpore. In più ci sono stati dei recenti risvolti in Cassazione per i quali IlSole24ore Plus24 ha cercato di fare il punto della situazione. Ecco maggiori dettagli in merito.

Rimborso buoni fruttiferi postali: alle decisioni dell’Abf , Poste non si adegua

Nei primi 6 mesi del 2021 i ricorsi presentati all’Arbitro bancario Finanziario e vinti (inerenti ai bfp) sono stati circa 1800.

Poste Italiane, però, non si adegua e attende la pronuncia della giustizia ordinaria. Solo pochi casi, però, finiscono davanti al giudice ordinario ed in più per 6 casi su 10, i giudici confermano le decisioni dell’Arbitro. Questo è quanto dichiara la relazione per il 2020 eseguita dal’Abf.
Nella relazione viene comunicato che tali dati non derivano da orientamenti diversi per quanto concerne i principi giuridici che si applicano. Riguardano invece altri aspetti. Nel caso di titoli con clausola pari facoltà di rimborso, l’Arbitro aveva chiesto che il titolo fosse rimborsato. In seguito il parere favorevole è arrivato dalla Corte di Appello ma anche dalla Cassazione.

La diatriba sui buoni fruttiferi postali

Per quanto riguarda invece i buoni postali fruttiferi serie Q/P, i giudici sono invece divisi. Solitamente le diatribe riguardano titoli della serie Q emessi su vecchi moduli della serie P diventando così della serie Q/P. Fin qua nulla di strano. Venivano poi messi dei timbri: uno davanti con la nuova serie e uno dietro con i nuovi tassi. Il problema è che i tassi inseriti erano fino al ventesimo anno senza dire nulla della cifra da corrispondere dal 21° al 30° anno. Per l’Arbitro, quindi, il cliente aveva diritto ai rendimenti originari del bfp per gli ultimi 10 anni.

La Corte d’Appello di Torino, ad esempio, con sentenza del 15 febbraio 2021 si è espressa in accordo con l’orientamento dell’Abf.

La Corte d’Appello di Milano, invece, con sentenza del 6 agosto 2020 si è espressa in maniera opposta. Il fatto che dietro al titoli non ci fosse la modifica degli interessi per gli ultimi 10 anni, infatti, non era un motivo idoneo per generare un legittimo affidamento nel sottoscrittore.
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