Il 30 gennaio 2020 l’Arbitro Bancario Finanziario ha pubblicato delle decisioni riguardanti anche i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane. Tra queste vi è la numero 17062 dell’11 luglio 2019 del Collegio di Milano in cui la parte ricorrente, contitolare di due buoni fruttiferi postali di 500 mila lire ognuno, a fronte della richiesta di riscossione, ha saputo dall’intermediario che avrebbe ricevuto una somma inferiore rispetto a quella che si aspettava. Ecco le info in merito.

I due buoni fruttiferi postali di 500 mila lire ognuno

Un contitolare di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P del valore di 500 mila euro ognuno emessi entrambi il 12 aprile 1988 ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario perché all’atto della riscossione l’intermediario gli ha offerto una somma più bassa rispetto a quella che sarebbe derivata dalle condizioni economiche riportate dietro ai titoli.

La parte ricorrente ha presentato ricorso sopratutto per i bimestri compresi tra il ventesimo ed il trentesimo anno dall’emissione dei titoli. Il rendimento, infatti, sarebbe dovuto essere più alto a quello quantificato dall’intermediario e quindi da Poste.

Quest’ultima, però, dal canto suo ha precisato all’ABF che i buoni fruttiferi postali in questione si devono considerare della serie “Q” a tutti gli effetti. Ricordiamo che tale serie è stata collocata sul mercato nel periodo compreso tra il 1° luglio del 1986 ed il 31 ottobre del 1995. L’intermediario ha comunicato inoltre che il timbro sul fronte dei titoli contiene la dicitura “Q/P” mentre dietro riporta i nuovi tassi di interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale.

Poste ha sottolineato inoltre che in base all’articolo 5 Del Decreto Ministeriale era importante inserire solo il timbro contenente l’indicazione dei nuovi e dei diversi tassi di interesse e non pure quello riguardante l’importo ogni due mesi che doveva era corrisposto dall’anno  ventunesimo al trentesimo.

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Conclusioni e decisione ABF

Il Collegio di Milano ha analizzato la documentazione relativa al ricorso in merito ad importi errati di bfp dal 20° al 30° anno ed ha constatato che i titoli erano stati emessi su moduli che appartenevano alla serie “P” che è stata poi modificata in “Q/P” sul davanti e con il timbro dietro che si riferisce ai rendimenti dei buoni della serie “Q/P” con indicazione delle percentuali crescenti fino al ventesimo anno.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che invece non vi era nessuna variazione del rendimento tra il ventunesimo ed il trentesimo anno dove restava senza alcuna modifica la dicitura “Lire 129,075 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione“.

In base all’attenta analisi della documentazione presentata da ambo le parti, quindi, il Collegio di Milano ha stabilito, ecco il link della sentenza, che per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno dato che non c’è alcuna modifica sui buoni, la liquidazione di questi ultimi dovrà avvenire secondo quanto scritto su di essi. Ciò significa che l’intermediario dovrà applicare le condizioni riportate dietro ai titoli dall’anno ventunesimo al trentesimo al netto delle ritenute fiscali più gli interessi. Questi ultimi dalla data in cui è stato presentato il ricorso fino al saldo.

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