Aldo Bissi del Comitato Scientifico di “Ridare“, portale di Giuffrè Francis Lefebvre, ha risposto al quesito di un lettore del quotidiano Larepubblica.it in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio, il risparmiatore ha chiesto se poteva agire legalmente in seguito al rimborso di alcuni titoli da parte di suo nonno (che li aveva in forma cointestata insieme a suo padre che però era deceduto). Il nonno aveva riscosso tali buoni nel 1997 a seguito del decesso del padre del lettore.

Quest’ultimo ha chiesto quindi all’esperto se come erede gli spettava una parte del denaro e se poteva ancora agire legalmente nonostante siano trascorsi oramai tanti anni.

Buoni rimborsati nel 1997

Aldo Bissi del Comitato Scientifico Ridare ha fornito delle indicazioni al problema posto dal lettore de Larepubblica.it. affermando che quanto comunicato non dovrà essere considerato di portata generale bensì riguardante il singolo caso. Ebbene in merito al quesito, l’esperto comunica che seppur più di 20 anni fa fosse stata riconosciuta una somma inferiore a quella spettante dal rimborso di buoni fruttiferi postali adesso per percepire la differenza non ci sarebbe più tempo in quanto i titoli sono oramai prescritti.

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Successione

Diversa è invece la questione della successione padre e nonno in quanto, spiega l’esperto, il lettore ha precisato che suo padre era morto prima del nonno e quindi prima dell’operazione di rimborso dei titoli di cui il padre era intestatario. Quindi Bissi spiega che tale caso dovrebbe essere esaminato sotto l’aspetto della successione per cui si dovrebbe capire se il lettore aveva fratelli o sorelle al momento della morte del genitore, se il padre del lettore aveva una moglie, se c’era un testamento o una donazione.

Bisi ha spiegato che, seppure ci fosse stata una delle condizioni su indicate, il lettore alla morte del padre avrebbe avuto il diritto di succedergli per la quota “di legittima” ereditando ( si sarebbe dovuto stabilire la percentuale) il diritto del padre alla riscossione dei bfp dei quali era cointestatario.

Questo sarebbe potuto accadere a meno che in vita non avesse ricevuto dal genitore delle donazioni che avessero sostituito la sua quota. Anche alla morte del nonno si sarebbe venuta a verificare la medesima situazione in quanto il lettore sarebbe succeduto al parente “per rappresentazione”.

In conclusione Aldo Bissi del portale di Giuffrè Francis Lefebvre spiega al lettore de Larepubblica.it che la possibilità di agire legalmente come ha proposto il lettore dovrà essere valutata da un avvocato dopo aver analizzato a fondo la documentazione relativa proprio a tale caso.

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