Può capitare di acquistare dei buoni fruttiferi postali e cointestarli con un genitore o un parente. Fin qui nulla di strano, che succede però se ci si reca all’estero e nel frattempo il parente cointestatario di uno dei titoli muore? E inoltre, qual è il trattamento fiscale? Questa è una domanda che è stata posta all’Agenzia delle Entrate che ha prontamente risposto.

I buoni si confermano ancora oggi uno dei prodotti più amati dai cittadini e uno dei motivi è che sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

Quest’ultima per i risparmiatori è sinonimo di sicurezza perché si tratta di una società finanziaria di proprietà dello Stato che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del paese. Ciò mediante l’erogazione di finanziamenti e di investimenti in progetti strategici.

Inoltre i bfp piacciono molto perché ancora oggi non hanno costi per la sottoscrizione e nemmeno per il rimborso, eccetto gli oneri di natura fiscale. Hanno poi il vantaggio di una tassazione del 12,50% sugli interessi.

La prescrizione

Il rimborso di tutti i buoni fruttiferi postali si può richiedere quando si vuole purché non si vada oltre il termine di prescrizione. Esso avviene dieci anni dopo dalla scadenza del titolo. Se esso si attua, non è più possibile riscattare o richiedere il pagamento dei propri titoli. Si perdono quindi sia il capitale investito che gli interessi. Ovviamente ogni titolo ha una scadenza diversa per cui la data di prescrizione del 4×4 non sarà la stessa di quella del 3×4. ll primo, infatti, scadrà dopo 16 anni per cui dopo tale data non produrrà più interessi mentre dopo 26 anni scatterà la prescrizione. Nel caso del 3×4, la scadenza avverrà dopo 12 anni mentre la prescrizione dopo 22 anni.

Buoni fruttiferi postali cointestati con soggetto non residente: qual è il trattamento fiscale?

Un soggetto non residente in Italia ha chiesto all’Agenzia delle Entrate delle delucidazioni in merito ad alcuni buoni fruttiferi postali in suo possesso.

L’istante, residente in Irlanda e iscritto all’Aire possedeva 5 titoli di cui 4 cointestati con il padre e uno con il nonno defunto, tutti e due soggetti residenti in Italia. Questi titoli recavano la clausola “CPFR” ovvero con pari facoltà di rimborso. Il risparmiatore ha chiesto quindi qual è il trattamento fiscale applicabile al rimborso di tali titoli nonché quali sono le modalità di riscossione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che ai fini fiscali dell’applicazione delle imposte sui redditi per i soggetti che non risiedono nel nostro paese, c’è il Testo unico delle Imposte sui redditi che fornisce una spiegazione.

Da esso si evince che si considerano prodotti in Italia “i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti Pagina 2 di 5 correnti bancari e postali”.

Ha aggiunto inoltre che gli interessi e le altre entrate che provengono dai bfp sono soggetti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che è del 12,50%. Nel decreto legislativo del 1° aprile 1996 numero 239 si legge inoltre che vi è un regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi.

Esattamente se i bfp vengono percepiti da un soggetto che si trova negli stati inclusi nella lista del DM del 4 settembre 1996. L’Irlanda fa parte della white list, significa che è uno stato che scambia informazioni con l’Italia.

I soggetti non residenti per beneficiare del regime fiscale di esenzione, però, devono depositare sia in modo diretto/indiretto i buoni fruttiferi postali. Ciò presso un intermediario residente in Italia. La norma, però, prevede che per beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, tutti i cointestatari dovranno essere non residenti in un paese white list per tutto il periodo in cui saranno intestatari dei titoli.

Inoltre, come spiegato, questi ultimi dovranno essere anche depositati. Nel caso di specie, quindi, non si potrà applicare il regime fiscale di esenzione. Per quanto riguarda, infine, i metodi per la riscossione, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito di non poter rispondere. Spetta infatti a Poste Italiane comunicare le modalità.

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