In data 6 aprile 2020 sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate delle decisioni anche inerenti ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio si evince che Poste Italiane è stata chiamata a rimborsare i titoli AA3 nonostante fossero prescritti. Ma vediamo cosa è accaduto.

La storia

Il contitolare di 4 bfp di cui 2 appartenenti alla serie AA3 (emessi tutte e due il 5 febbraio 2002) e altri 2 della serie AA1 (emessi tutte e due il 9 gennaio 2001) ha richiesto il rimborso di 4 buoni perché su di essi non vi era indicazione del termine di prescrizione e perché non era stato consegnato al momento della sottoscrizione il foglio informativo.

Per questo è stato inviato un reclamo a Poste Italiane che però non l’ha accettato.

Il motivo è che i buoni fruttiferi postali in cointestazione appartenevano alle serie contraddistinte con le sigle alfanumeriche “AA1 ed AA3” istituite con degli apposti Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2000 e del 17 ottobre del 2001. I Dm su indicati, poi, disponevano che i titoli appartenenti alla serie “AA1” fossero liquidati alla fine del 7° anno dopo quello di sottoscrizione (Poste ha in più comunicato che all’epoca dell’emissione di essi non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta indicante la scadenza perché quest’ultima non rientrava nelle caratteristiche che dovevano essere riportate sui titoli).

Inoltre nel DM del 19 dicembre del 2000, comunica Poste Italiane, veniva evidenziato che i diritti dei bfp sarebbero terminati a favore dell’emittente dopo dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Inoltre all’epoca della sottoscrizione era stato anche rilasciato il foglio informativo relativo alla serie AA1 e AA3 nel quale erano riportati i requisiti. Ovvero che quelli della serie AA1 sottoscritti in data 9 gennaio 2001 avevano durata massima di 6 anni e quindi la scadenza era il 9 gennaio 2007 (la prescrizione era quindi prevista a partire dal 10 gennaio 2017) mentre quelli della serie AA3 sottoscritti in data 5 febbraio 2002 avevano ciascuno la durata massima di 7 anni ciascuno.

Per tale motivo la scadenza era prevista per il 5 febbraio 2009 mentre la prescrizione a partire dal 6 febbraio 2019.

Poste ha quindi negato il rimborso dei buoni perché questi erano stati richiesti dopo la decorrenza dei dieci anni.

La decisione del Collegio

Il Collegio di Milano, ecco il link, ha constatato che sui bfp sottoscritti in data 5 febbraio 2002 ovvero di quelli appartenenti alla serie “AA3” non c’era il timbro riportante la serie AA3 ma soltanto una dicitura a penna. Dato che il termine della scadenza dei titoli non faceva riferimento alla data di emissione bensì solo a quella di scadenza dei titoli, tale errore ha portato il risparmiatore ad individuare il termine di scadenza dei titoli a quello di fine anno solare. Dato che il ricorso è stato presentato in data 26 agosto 2019, aderendo all’interpretazione del Collegio di Coordinamento, la prescrizione dei buoni sarebbe maturato in data 31 dicembre 2019. Quindi la domanda di ricorso è stata accolta in quanto quei buoni non erano da ritenere prescritti.

Il ricorso per quelli della serie “AA1” è stato invece bocciato in quanto la liquidazione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2007 (perché emessi il 9 gennaio 2001) e la prescrizione in data 31 dicembre 2017. Dato che il ricorso è stato presentato in data 26 agosto 2019, tale domanda non è stata accettata.

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