Un’ultima sentenza presente sul sito ufficiale dell’Abf dà ragione ad un risparmiatore, titolare di 6 buoni fruttiferi postali ordinari della serie Q/P. Quest’ultimo riferiva di aver riscosso un importo dai titoli in suo possesso inferiore a quanto previsto per gli anni dal 21° al 30°. Ecco come si è evoluta la vicenda.

Nuovo caso inerente ai buoni fruttiferi postali serie Q/P

I buoni fruttiferi postali sono uno strumento di investimento molto diffuso, soprattutto negli anni ottanta e novanta quando i tassi erano sicuramente più sostanziosi rispetto ad oggi.

Ed è proprio il rendimento, la sua entità, che ancora oggi genera incertezza come nel caso dei titoli Q/P emessi dopo il 1986 per gli anni dal 21° al 30°. Questo è ad esempio il caso su indicato del risparmiatore titolare dei 6 bfp di importi diversi, tutti della Serie Q/P e di vari importi. La persona ha deciso di fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario dopo aver presentato un reclamo a Poste Italiane senza avere ottenuto nulla in cambio. Si è avvalso quindi della consulenza dell’avvocato Andrea Corvaglia, esperto in tale materia.
L’intermediario chiamato in causa ha comunicato di aver agito in maniera corretta. Questo perché ha usato per l’emissione dei titoli appartenenti alla serie Q, il modulo cartaceo della precedente serie P. Ha quindi apposto sul davanti un timbro con la scritta serie Q/P e dietro i nuovi quattro tassi. Esattamente dell’8, del 9, del 10,50 e del 12% mentre dal 21° al 30° anno, spiega, l’importo era calcolato con interessi semplici sull’importo maturato alla fine del ventesimo anno.

La decisione sui buoni fruttiferi postali

Il Collegio di Bari con decisione numero 18304 del 3 agosto 2021 ha comunicato che l’intermediario ha agito bene per i primi 20 anni di vita dei buoni fruttiferi postali. Il problema però c’è per gli ultimi dieci anni in quanto i timbri presenti dietro al titolo non disponevano nulla per quest’arco temporale.

Per questo motivo, il Collegio ha accolto la richiesta del risparmiatore per cui Poste dovrà provvedere al rimborso dei titoli come da condizioni originariamente risultanti dai titoli per gli anni dal 21° al 30°. C’è però un altro problema: l’inadempienza di Poste Italiane ovvero che l’intermediario non rispetta le decisioni dell’Abf. Quando si verifica ciò al risparmiatore non resta nient’altro da fare che cominciare una nuova battaglia in Tribunale.
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