Lo scorso 27 gennaio sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario nuove decisioni riguardanti cessione del quinto, delegazione di pagamento, estinzione anticipata, carta di credito, prepagata ma anche buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la decisione numero 23359 del 18 dicembre 2020 del Collegio di Napoli riguarda 20 buoni postali ordinari triennali  appartenenti alla serie Q/P emessi dopo l’entrata in vigore del DM del 13 giugno 1986. Ecco maggiori dettagli.

I 20 bfp serie Q/P

I titolari di 20 buoni postali fruttiferi ordinari triennali appartenenti alla serie Q/P hanno riferito di aver ricevuto dall’intermediario un importo più basso rispetto alla tabella apposta sul retro dei buoni.

Si sono lamentati del fatto che l’importo non era corretto perché nella timbratura sovrapposta mancava l’indicazione specifica degli interessi per gli anni dal ventunesimo al trentesimo. I risparmiatori sono ricorsi quindi all’Abf perché il reclamo presentato all’intermediario è stato infruttuoso.

La contestazione dell’intermediario

L’intermediario ha contestato la richiesta dei ricorrenti rilevando che i buoni ordinari in contestazione appartenevano a tutti gli effetti alla serie “Q” che è stata istituita con il DM del 13 giugno 1986. Su tali titoli al momento del rilascio era stato apposto il timbro Q/P e quello delle condizioni. In merito a queste ultime il Decreto prevedeva che sul retro venisse apposto un timbro con l’indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche l’importo che doveva essere corrisposto ogni due mesi dal ventunesimo al trentesimo anno. Il sistema di calcolo di quest’ultimo ovvero l’interesse semplice restava infatti invariato e rapportato al massimo raggiunto e quindi per i buoni in esame al tasso del 12% e non a quello del 15% come indicato nel timbro.

La decisione del Collegio di Napoli

Dall’esame della documentazione cartacea, il Collegio di Napoli ha constatato che i buoni erano stati tutti emessi su moduli della precedente serie P poi corretta in Q/P.

Sul retro, poi, era stato apposto un timbro con i nuovi rendimenti ma riguardanti solo il periodo dal primo al ventunesimo anno senza dire nulla per il decennio successivo. Per il Collegio, quindi, i risparmiatori avevano fatto affidamento sui tassi indicati in tabella inerenti agli ultimi dieci anni di validità del titolo in quanto non vi era alcuna variazione di essi. Ha disposto, quindi, ecco il link della decisione, che l’intermediario dovrà provvedere alla liquidazione dei titoli dall’anno 21° al 30° secondo quanto riportato dietro ai titoli.

Attenzione, c’è però un problema. Parliamo dell’inadempienza dell’intermediario che in questo caso è Poste Italiane. A questo link, infatti, si possono verificare tutte le decisioni approvate dall’ABF e non rispettate. Quando ciò accade il risparmiatore deve purtroppo attivare una nuova azione giudiziaria.

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