Via libera al passaggio dal regime ex minimi al forfettario per il contribuente che intende svolgere altresì un’attività aggiuntiva di vendita di piccoli elettrodomestici usati di valore inferiore a 516,46 euro. Attività potenzialmente soggetta al regime Iva del margine.
Ciò in quanto non sussistono precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2025 con riferimento ai quali l’Istante ha applicato il regime IVA del margine. Trattandosi di un regime Iva speciale avrebbe comportato l’incompatibilità con il forfettario.
In sostanza sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 181/2025.
Regime forfettario. Le cause di esclusione
Prima di entrare nello specifico della questione è necessario riprendere le cause di esclusione dal regime forfettario.
Non possono accedere al regime forfettario ex lege 190/2014:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea. O in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. E che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Ulteriori cause di esclusione
Sono altresì esclusi dal forfettario:
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro. Fino al 2024, il limite è stato 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato. Sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.
Passaggio al forfettario e requisiti da verificare
Visto il richiamo ai regimi Iva speciali, l’effettiva applicazione del regime del margine comporterebbe l’impossibilità di fatturare in regime forfettario 2025.
Nel caso di specie analizzato dall’Agenzia delle entrate, risposta n°181/2025 passaggio dal regime di vantaggio (ex minimi) al forfettario, l’istante vorrebbe svolgere a decorrere dal 2025, anche l’attività di ”vendita di piccoli elettrodomestici usati”.
Attività ulteriore rispetto a quella già svolta di commercio di piccoli elettrodomestici e relativi accessori già in essere.
In proposito, ha sottolineato che ai fini Iva l’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati sarebbe soggetta ex lege al c.d. regime del margine (regime speciale Iva).
Ciò posto, l’Istante ha chiesto ”se sia applicabile o meno il regime forfettario in ipotesi di inizio attività che pur prevedendo regimi speciali iva obbligatori ex lege incompatibili con il regime forfettario, non sono mai stati precedentemente applicati”.
Da ex minimi a forfettario. Impatto dei regimi speciali (Risposta n° 181/2025)
L’Agenzia delle entrate ritiene che:
non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2025 con riferimento ai quali l’Istante ha applicato il regime IVA del margine, lo stesso, in relazione all’ulteriore attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati di valore inferiore a 516,46 euro che intende iniziare nel 2025 possa adottare direttamente il Regime Forfetario.
L’adesione al Regime Forfettario dovrà essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12): barrando la casella 2 ”Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunicherà lo svolgimento di un’ulteriore attività.
Inoltre, nella casella ”regimi fiscali agevolati” del quadro B il valore ”2” previsto (attualmente) per il Regime Forfettario.
L’adesione al Regime Forfettario si dovrà poi successivamente confermare in sede di dichiarazione dei redditi (quadro LM). Mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime. Ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative.
Riassumendo
- Compatibilità confermata – La risposta AE 181/2025 ammette il passaggio dal regime di vantaggio (ex minimi) al forfettario anche se, dal 2025, si avvia la vendita di piccoli elettrodomestici usati (< €516,46) normalmente soggetta al regime IVA del margine.
- Nessuna causa ostativa – Il regime del margine non è mai stato applicato negli anni precedenti, quindi non opera l’esclusione dell’art. 1 co. 57 L. 190/2014 sui “regimi IVA speciali”. Rimangono le altre esclusioni – Restano vietati accesso al forfettario in presenza di regimi IVA speciali già in corso, residenza extra-UE/SEE senza il 75 % di redditi in Italia, cessioni prevalenti di immobili/mezzi nuovi, partecipazione o controllo di società con attività affini, dipendenza da ex datore di lavoro o redditi da lavoro dipendente > €35.000.
- Adempimenti operativi – La scelta deve essere indicata nel modello AA9/12 (quadro A, casella 2 “Variazione dati” + quadro B valore “2” Regime Forfettario).
- Conferma in dichiarazione – Nel quadro LM del modello redditi occorre attestare il possesso di tutti i requisiti e l’assenza di cause ostative.