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Oggi: 13 Ago, 2025

Preposto sul cantiere edile: via libera anche all’apprendista (Circolare INL)

La circolare INL del 15 luglio 2025 chiarisce quando apprendisti e neoassunti possono svolgere il ruolo di preposto.
3 settimane fa
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preposto cantiere edile
Foto © Pixabay

Una recente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), datata 15 luglio 2025, ha fornito chiarimenti fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e individuazione del preposto, rispondendo a dubbi sollevati dagli enti territoriali. Il documento affronta una questione delicata: è legittimo designare come preposto un lavoratore con esperienza limitata o assunto con contratto di apprendistato?

Il contesto normativo del preposto sui cantieri

Nel quadro del Decreto Legislativo 81/2008, ossia il pilastro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non si rintracciano disposizioni che escludano in modo tassativo determinate categorie dalla possibilità di ricoprire il ruolo di preposto.

In particolare, l’articolo 18 del Testo Unico sulla Sicurezza non impone criteri formali specifici relativi all’anzianità di servizio o alla tipologia contrattuale del lavoratore da designare.

Di conseguenza, non vi è alcun divieto normativo che impedisca, in linea generale, la nomina a preposto di figure con ridotto periodo di permanenza in azienda (ad esempio, 12 mesi) oppure inquadrate con il contratto di apprendista. Tuttavia, l’assenza di limitazioni legali non equivale automaticamente alla liceità della nomina in qualsiasi circostanza: a fare la differenza sono i criteri sostanziali.

L’approccio sostanziale: competenze e contesto operativo

Sebbene la normativa non escluda a priori certe categorie, la scelta del preposto deve fondarsi su valutazioni di merito. È l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 a offrire i riferimenti più rilevanti in tal senso. Questo articolo attribuisce al preposto specifici obblighi e poteri in tema di prevenzione e gestione dei rischi, assegnandogli un ruolo chiave nella catena della sicurezza.

Il preposto non è, infatti, un semplice esecutore di ordini, bensì una figura che esercita funzioni di sorveglianza e coordinamento nell’ambiente di lavoro, con responsabilità effettive sulla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche.

È quindi essenziale che chi viene incaricato abbia la concreta capacità di vigilare, intervenire e fornire indicazioni operative coerenti con gli standard di sicurezza.

Questo significa che la qualifica formale di apprendista o la breve permanenza in azienda non costituiscono, da sole, elementi ostativi. Tuttavia, esse devono essere inserite in un contesto di valutazione più ampio, che tenga conto di una pluralità di fattori.

La valutazione del preposto è caso per caso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea la necessità di un’analisi puntuale in occasione di ogni nomina. La designazione del preposto deve essere sempre frutto di un’attenta osservazione delle reali competenze del lavoratore, del suo livello di autonomia, dell’esperienza maturata anche in contesti precedenti e del tipo di attività svolte.

Non si può quindi adottare un approccio standardizzato o automatico. Le situazioni vanno esaminate singolarmente, considerando:

  • la preparazione tecnica e formativa;
  • la conoscenza delle procedure aziendali;
  • la capacità di assumere decisioni rapide in caso di situazioni di rischio;
  • la credibilità e l’autorevolezza all’interno del gruppo di lavoro;
  • la familiarità con le dinamiche produttive dell’organizzazione.

In assenza di questi presupposti, la nomina a preposto risulterebbe inadeguata e potenzialmente inefficace, con conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità del datore di lavoro.

L’importanza della formazione

Un altro elemento fondamentale riguarda la formazione specifica prevista per chi assume funzioni di preposto. La normativa impone, infatti, un percorso formativo obbligatorio, volto a garantire che la persona designata sia perfettamente consapevole dei compiti che la attendono e delle responsabilità connesse. Anche un lavoratore in apprendistato può, in presenza di un’adeguata formazione e comprovate competenze, rivestire il ruolo di preposto in modo efficace.

Pertanto, la corretta valutazione non si limita alla verifica dell’anzianità o del contratto, ma deve estendersi all’effettivo possesso di competenze teoriche e pratiche coerenti con il ruolo.

Chiarimenti sul preposto importanti per i datori di lavoro

Il chiarimento fornito dall’INL ha importanti ripercussioni anche per le imprese, che devono prestare particolare attenzione nella scelta del preposto. Non basta una nomina formale per rispondere agli obblighi di legge, serve una selezione fondata su elementi concreti e documentabili.

Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, in caso di ispezioni o contenziosi, che la persona incaricata possiede tutte le caratteristiche richieste per esercitare correttamente le sue funzioni. Ciò implica anche una costante attività di monitoraggio, aggiornamento e verifica delle condizioni in cui opera il preposto.

Riassumendo

  • L’INL chiarisce che apprendisti e neoassunti possono essere nominati preposti.
  • Nessuna norma vieta ai lavoratori con bassa anzianità di diventare preposti.
  • La scelta deve basarsi su competenze effettive e capacità operative.
  • Serve una valutazione caso per caso, non basata solo su contratto o anzianità.
  • La formazione specifica è essenziale per assumere responsabilmente il ruolo di preposto.
  • Il datore deve dimostrare l’idoneità del preposto con elementi concreti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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