Una domanda che spesso lavoratori e contribuenti si pongono riguarda la possibilità di sfruttare una misura pensionistica anche negli anni successivi a quello in cui è stato maturato il diritto. Il dubbio nasce soprattutto quando si sente parlare di cristallizzazione del diritto. E si tratta di un dubbio più che legittimo.
Non è forse vero che chi aveva maturato entro la fine del 2025 62 anni di età e 41 anni di contributi può ancora oggi accedere alla Quota 103, nonostante la misura sia stata superata? E non è altrettanto vero che una lavoratrice che aveva perfezionato i requisiti per Opzione Donna entro il 31 dicembre 2024 può ancora beneficiarne, pur essendo la misura ormai chiusa?
La cristallizzazione del diritto alla pensione rappresenta un principio fondamentale del nostro sistema previdenziale.
Ma vale anche per l’Ape sociale?
Ape sociale nel 2027 con diritto maturato nel 2026?
Molti si chiedono se l’Ape sociale verrà confermata anche per il prossimo anno. La misura, infatti, è attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026 e non vi è alcuna certezza sulla sua prosecuzione nel 2027.
Le speranze di una proroga sono concrete e le probabilità di una conferma appaiono elevate. Tuttavia, una domanda sorge spontanea.
Se la misura dovesse essere definitivamente cancellata, chi ha già maturato il diritto all’Ape sociale nel 2026 ma decide volontariamente di rinviare l’uscita al 2027 potrebbe comunque beneficiarne, come accade oggi per Quota 103 o per Opzione Donna?
La risposta è no.
L’Ape sociale è una misura del tutto particolare, con regole proprie che la distinguono dalle altre forme di pensionamento.
Posso rimandare l’Ape sociale all’anno prossimo se voglio ancora lavorare?
La risposta è semplice: l’Ape sociale non può essere rinviata.
A differenza delle pensioni anticipate tradizionali, l’Ape sociale non è una vera pensione, ma assomiglia piuttosto a una forma di accompagnamento verso la pensione di vecchiaia.
Si tratta infatti di una misura ponte, accessibile a partire dai 63 anni e 5 mesi di età, che accompagna il beneficiario fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente.
Che l’età pensionabile sia fissata a 67 anni, a 67 anni e un mese oppure a 67 anni e tre mesi, poco cambia: al raggiungimento di tale requisito l’Ape sociale cessa automaticamente.
A quel punto il beneficiario dovrà presentare domanda per la propria pensione di vecchiaia.
Oltre a non essere una pensione definitiva, l’Ape sociale presenta diverse limitazioni: non prevede tredicesima, maggiorazioni sociali, integrazioni al minimo, rivalutazione all’inflazione, reversibilità né assegni familiari.
Va inoltre ricordato che la misura non è aperta a tutti, ma soltanto a chi rientra in una delle seguenti categorie:
- invalidi civili con una percentuale almeno pari al 74%;
- disoccupati che hanno terminato la Naspi;
- caregiver conviventi da almeno sei mesi con un familiare disabile grave;
- lavoratori addetti ad attività gravose, svolte per almeno 7 degli ultimi 10 anni oppure per 6 degli ultimi 7 anni.
Ecco perché non c’è cristallizzazione per la misura
Proprio la natura stessa dell’Ape sociale impedisce l’applicazione del principio della cristallizzazione del diritto.
Ogni categoria beneficiaria deve infatti rispettare requisiti specifici che devono essere verificati al momento della richiesta e che possono cambiare nel tempo.
Prima di presentare la domanda di Ape sociale è necessario inoltrare all’INPS la cosiddetta domanda di verifica delle condizioni di accesso. In sostanza, si chiede all’Istituto di certificare l’esistenza del diritto alla prestazione.
Prendiamo il caso del disoccupato. Per ottenere l’Ape sociale deve risultare effettivamente privo di occupazione al momento della domanda. Inoltre, la conclusione della Naspi deve rappresentare l’ultimo evento registrato nella sua posizione assicurativa.
Analogamente, il lavoratore gravoso deve dimostrare di aver svolto l’attività richiesta nel periodo di osservazione previsto dalla legge. Il caregiver deve continuare a soddisfare il requisito della convivenza con il familiare assistito. Lo stesso vale per gli invalidi.
Si tratta dunque di condizioni che devono essere verificate e confermate nel momento in cui si richiede la prestazione.
Per questo motivo, un’eventuale certificazione positiva ottenuta nel 2026 non può produrre effetti automatici nel 2027.
Anche qualora l’Ape sociale fosse prorogata, chi decidesse di rinunciare alla misura nel 2026 e richiederla successivamente dovrebbe comunque presentare una nuova domanda di verifica del diritto.
L’INPS dovrebbe quindi procedere a una nuova istruttoria, controllando nuovamente tutti i requisiti richiesti. Dalla durata dell’attività gravosa ai periodi di convivenza del caregiver, fino alla permanenza delle altre condizioni previste dalla normativa.
È proprio questa necessità di una verifica aggiornata e attuale dei requisiti che rende l’Ape sociale una misura non cristallizzabile, a differenza di quanto accade per molte altre forme di pensionamento anticipato.