I permessi legge 104, come noto, rappresentano uno strumento importante per chi presta assistenza a una persona con disabilità grave. La regola generale è contenuta nell’art. 33, co. 3, L. 104/1992, che consente al lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro, con retribuzione, entro limiti precisi. L’assenza è possibile per 3 giorni al mese, frazionabili anche in ore. Il beneficio, però, non nasce da una semplice vicinanza personale o abitativa. Serve un rapporto che l’ordinamento considera rilevante.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10976/2026, ha chiarito un punto centrale: vivere sotto lo stesso tetto non basta, da solo, per ottenere i permessi legge 104. Occorre un vincolo giuridico o familiare qualificato.
Rientrano, in particolare, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini nei gradi ammessi dalla normativa.
Il principio evita interpretazioni troppo larghe. La finalità della norma resta quella di garantire cura e sostegno, ma dentro confini stabiliti dal legislatore. La presenza quotidiana accanto alla persona fragile può avere grande valore umano, ma il diritto al congedo breve retribuito richiede condizioni formali precise.
Permessi legge 104: la coabitazione semplice non dà diritto al beneficio
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una lavoratrice che aveva usufruito dei permessi legge 104 per assistere una persona con cui conviveva, ma senza rientrare nei rapporti ammessi. Il legame era troppo distante rispetto ai limiti di parentela e affinità previsti. L’INPS ha, quindi, revocato l’agevolazione e avviato il recupero delle somme corrisposte.
I giudici hanno confermato la posizione dell’Istituto. La semplice coabitazione indica solo la presenza nella stessa abitazione. Non prova, da sola, un rapporto stabile di coppia, né un vincolo familiare tutelato dalla legge.
Per questo non può essere equiparata alla convivenza di fatto disciplinata dalla Legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà).
La distinzione è decisiva. La convivenza di fatto richiede un legame affettivo stabile tra due persone unite da reciproca assistenza morale e materiale. La convivenza “more uxorio”, valorizzata dalla Corte costituzionale con Sentenza n. 213/2016, riguarda proprio questa dimensione. Non comprende qualunque rapporto tra persone che dividono la casa.
Di conseguenza, i permessi 104 non possono essere riconosciuti quando manca una base giuridica chiara. La scelta dei giudici punta a evitare che un istituto pensato per l’assistenza familiare diventi applicabile a situazioni prive di reale qualificazione normativa.
Restituzione delle somme e buona fede del lavoratore
Quando il beneficio viene usato senza requisiti, o quando c’è abuso dei permessi 104, il problema non riguarda solo il futuro. Può sorgere anche l’obbligo di restituire quanto ricevuto. La Cassazione richiama l’art. 2033 c.c., relativo all’indebito oggettivo. Se una somma è stata pagata senza causa valida, chi l’ha ricevuta deve restituirla.
Secondo l’ordinanza in esame, le somme collegate ai permessi legge 104 fruiti illegittimamente sono recuperabili perché il diritto mancava fin dall’inizio. Non si applica la disciplina speciale dell’indebito previdenziale, poiché il trattamento ha natura legata al rapporto di lavoro e alla retribuzione.
Un altro punto riguarda il legittimo affidamento. Non sempre chi riceve una prestazione può sostenere di aver confidato correttamente nella decisione dell’ente. La buona fede richiede dichiarazioni corrette, complete e trasparenti. Se la domanda si fonda su dati inesatti o su un rapporto non conforme alla legge, l’affidamento viene meno.
In tale quadro, l’INPS può procedere al recupero senza rispondere di danni, quando ha concesso inizialmente il beneficio sulla base di informazioni poi risultate non idonee. La responsabilità dell’ente pubblico, infatti, non può essere affermata se l’errore nasce da presupposti dichiarati in modo scorretto.
Permessi legge 104: controlli necessari prima della domanda
Il messaggio operativo è chiaro: i permessi legge 104 spettano solo se esiste un rapporto riconosciuto dalla normativa. Prima della richiesta occorre verificare il grado di parentela, l’eventuale affinità, la presenza di un’unione civile o i requisiti della convivenza di fatto.
Per lavoratori, aziende e consulenti, il controllo preventivo è essenziale. Un errore può portare alla perdita del beneficio e alla richiesta di restituzione delle somme percepite. La tutela della persona con disabilità resta centrale, ma non può essere estesa oltre i casi previsti.
La decisione conferma, dunque, una lettura rigorosa dell’art. 33, co. 3, L. 104/1992. Il diritto non dipende dalla sola disponibilità ad assistere, né dalla vicinanza abitativa. Servono legami qualificati, documentabili e coerenti con la legge vigente, sempre nel caso concreto.
Riassumendo
- I permessi legge 104 richiedono un legame riconosciuto dalla normativa.
- La semplice coabitazione non basta per ottenere il beneficio.
- Sono tutelati coniuge, unione civile, convivente di fatto, parenti e affini ammessi.
- La Cassazione ha confermato limiti rigorosi con ordinanza n. 10976/2026.
- Le somme ricevute senza requisiti possono essere recuperate dall’INPS.
- Prima della domanda servono verifiche su parentela, affinità o convivenza qualificata.
