Lo smart working oramai è una realtà per le aziende e le Pubbliche Amministrazioni Italiane. Di tale tipologia di lavoro se né parlato molto, soprattutto nel periodo della pandemia. La paura dei contagi, infatti, unita alle restrizioni imposte dal Governo, ha forzato le aziende a rivedere i propri modelli di organizzazione in un’ottica di impiego da remoto.

Grazie alla legge sul lavoro agile e alla sua semplificazione, poi, lo smart working si è diffuso sempre più. Niente, però, dura in eterno per cui lo stop del lavoro agile ci sarebbe dovuto essere il prossimo 31 marzo.

Grazie alla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, però, la data è stata spostata dal 31 marzo al 30 giugno per i lavoratori fragili che appartengono al settore pubblico e privato e non solo.

Ecco per chi ci sarà la proroga

C’è la proroga al 30 giugno 2023 per lo smart working al 100% per i fragili. Costoro sono i lavoratori del pubblico e del privato affetti da gravi patologie indicate dal Ministero della Salute nel decreto dello scorso 4 febbraio. Si tratta più nel dettaglio di chi ha patologie oncologiche, di chi ha avuto trapianti e di chi ha delle immunodeficienze. Potranno richiedere inoltre la proroga dello smart working i lavoratori privati con figli sotto i 14 anni.

Tale proroga arriva a seguito della pubblicazione del decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2023. La posticipazione sembrava destinata a saltare per questioni di copertura finanziaria. Le risorse, però, sono state trovate per cui il provvedimento è stato inserito con un emendamento al testo.

Differenza lavoro agile e da remoto

Il professore di diritto del lavoro all’Università La Sapienza Maresca ha parlato dello smart working per genitori con figli sotto i 14 anni. A Ilsole24ore ha spiegato che la norma si limita a riconoscere il diritto del genitore a lavorare in modo agile senza definirne il contenuto e la misura.

Quindi il lavoratore con figlio sotto i 14 anni avrebbe diritto al lavoro agile secondo la disciplina dell’impresa e non a quello da remoto. Si tratta di due tipologie di lavoro diverse ha spiegato il professore: il primo infatti prevede come requisito l’alternanza tra lavoro in presenza e da remoto. Senza l’alternanza non si configura, infatti, lo smart working. Se l’attività viene svolta solo da remoto, invece, non si tratta di lavoro agile.

Per Maresca, quindi, la norma contenuta nel Milleproroghe punta a “a riconoscere al lavoratore un diritto soggettivo perfetto che gli consente di pretendere ed ottenere il Lavoro agile che non è il lavoro da remoto. In tutte quelle aziende nelle quali il datore di lavoro non intende avvalersene e non utilizza il Lavoro agile per i propri dipendenti”.

Ha concluso, infine, dicendo che è possibile che un datore di lavoro consenta al dipendente con figli sotto i 14 anni di lavorare sempre da remoto. Ciò però è una decisione arbitraria e non vincolante.

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