Scadenze fiscali agosto 2023 con ingorgo al giorno 21 per via della pausa estiva (sospensione feriale). Una pausa che finirebbe il 20 agosto. Tuttavia, essendo domenica, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In pratica, il legislatore stabilisce che gli adempimenti e i versamenti tributari che cadono nel periodo 1° agosto – 20 agosto di ogni anno, possono farsi entro il 20 agosto. E senza applicazione di alcuna maggiorazione (art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006).

Sospensione lunga per gli alluvionati

La sospensione feriale di agosto e, quindi, le scadenze fiscali agosto, quest’anno devono, però, essere coordinate con quanto stabilito anche dal decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni).

Qui si è detto che quanto ricade nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, può slittare al 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi.

Si tratta di una sospensione di versamenti che interessa esclusivamente coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa, in uno dei comuni di cui al decreto 1 del decreto alluvioni medesimo. Quindi, i comuni delle regioni Emilia Romagna, Toscane e Marche interessati dalle inondazioni che si sono verificate a maggio di questo stesso anno.

Scadenze fiscali agosto 2023, ingorgo al giorno 21

Per via della pausa estiva, per coloro NON interessati dalla sospensione decreto alluvioni, gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo 1° agosto 2023 – 20 agosto 2023, possono farsi entro il 21 agosto.

In tale data, pertanto scadono principalmente:

  • Versamento con Modello F24 telematico delle ritenute operate nel mese di luglio 2023 dai sostituti d’imposta;
  • Versamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di luglio 2023;
  • Liquidazione IVA del secondo trimestre 2023 (Modello F24 codice tributo 6032) per i contribuenti trimestrali;
  • Liquidazione IVA del mese di luglio 2023 (Modello F24 codice tributo 6007) per i contribuenti mensili;
  • Versamento con interessi della rata dell’IVA dovuta a saldo in base a Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) con Modello F24 codice tributario 6099 (per l’imposta) e 1668 (per interessi);
  • Versamento IVA “Split payment” dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti con riferimento al mese di luglio 2023.

L’altra data da segnare tra le scadenze fiscali agosto 2023 è il 31, quando cade il versamento della rata da Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).

Ovviamente per chi ha scelto il pagamento a rate.