Mancano ancora pochi giorni ed anche il calendario fiscale aprirà le porte alle vacanze estive. Dal 1° agosto parte la c.d. sospensione feriale. Il fisco stacca la spina e la stacca per periodi diversi a seconda del caso.

Vacanze più lunghe (dal 1° agosto al 4 settembre) per la sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. O da altri enti impositori.

Più corte le ferie (dal 1° agosto al 31 agosto) per i termini processuali nella giustizia tributaria.

Ancora più corta la vacanza (dal 1° agosto al 20 agosto) per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e versamenti tributari.

La sospensione feriale per adempimenti e versamenti

I primi a rientrare della sospensione feriale saranno gli adempimenti fiscali e o versamenti tributari. In sostanza dal giorno 1 del mese di agosto di ogni anno trova applicazione la disposizione dettata dall’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale

gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Questo significa che tutti gli adempimenti e versamenti che devono essere fatti nel periodo che va dal 1° agosto 2023 al 20 agosto 2023, possono farsi entro il 21 agosto 2023 (il 20 è domenica). E senza subire nessuna maggiorazione o sanzione.

Si fermano anche i documenti da presentare al fisco

Laddove facciamo riferimento ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, lo stesso art. 37 stabilisce che le ferie continuano fino al 4 settembre. In altre parole i termini per fare ciò sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre di ogni anno.

Ne consegue che se, ad esempio, il contribuente riceve notifica di avviso bonario nel periodo 1° agosto 2023 – 4 settembre 2023, il conteggio dei 30 giorni per fornire documenti decorre dal 5 settembre 2023 (c.d. pausa estiva avvisi bonari).

Allo stesso modo, se il contribuente riceve, ad esempio, avviso bonario il 28 luglio 2023, si conta fino al 31 luglio per poi sospendere e riprendere a contare dal 5 settembre.

Sospensione feriale, nel vademecum anche il processo tributario

Dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi anche i termini processuali. In pratica, per questo periodo sono congelati i termini processuali entro i quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. Come previsto dalle disposizioni che regolano il processo tributario.

I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Laddove la conta dovesse partire proprio nel periodo di sospensione, si parte a contare da 1° settembre.

Riassumendo…

  • gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme la cui scadenza ricade nel periodo 1º agosto 2023 – 20 agosto 2023 possono essere effettuati entro il giorno 21 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
  • dal 1° agosto 2023 al 4 settembre 2023 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori
  • dal 1° agosto 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi i termini processuali entro i quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. Come previsto dalle disposizioni che regolano il processo tributario.