Anche gli avvisi bonari vanno in ferie. Infatti, c’è una legge che consente al contribuente non solo di avere più tempo a disposizione per inviare al Fisco i documenti che gli sono stati richiesti con gli avvisi bonari da controllo formale. Ma anche per effettuare i pagamenti contestati con lo stesso avviso. Per quelli da controllo automatico delle dichiarazioni in linea generale il Fisco prende le informazioni di cui ha bisogno dall’anagrafe tributaria

Vediamo nello specifico come funzione la pausa estiva per gli avvisi bonari.

Gli avvisi bonari

Le comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari, possono essere emesse in seguito a controllo formale (art.36-ter del DPR 600/73) o controllo automatico (36-bis DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72) delle dichiarazioni fiscali. Non si tratta di veri atti impositivi. Infatti, non è possibile presentare ricorso contro l’avviso binario. A ogni modo il contribuente ha la possibilità di dimostrare al Fisco di aver agito correttamente tramite il canale di assistenza Civis. Eventualmente allegando anche la documentazione a supporto del suo operato.

Detto ciò, attivando i controlli formali, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici dell’Agenzia delle entrate possono:

  1. escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  2. escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  3. determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  4. liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  5. correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Ricevuto l’avviso, al contribuenti viene riconosciuto un termine di 30 gg per pagare con sanzioni ridotte. A ogni modo il contribuente può ricorrere alla c.d. autotutela.

Avvisi bonari. Come funziona la pausa estiva?

Riprendendo quanto detto in premessa, l’art.7-quater del DL 193/2016 consente al contribuente di godere di un periodo in cui gli adempimenti e i pagamenti connessi agli avvisi bonari sono sospesi.

In particolare, l’articolo citato prevede che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Da qui, per gli avvisi bonari, sono sospesi non solo i termini per l’invio della documentazione richiesta dal Fisco. Ma anche i 30 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento. Non sono sospesi i termini di pagamento legati a  accessi, ispezioni e verifiche, nonché a procedure di rimborso ai fini Iva.

La pausa riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.

Riassumendo…

  • anche per gli adempimenti legati agli avvisi bonari c’è una pausa estiva;
  • dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi gli obblighi di invio della documentazione di controllo richiesta dall’Agenzia delle entrate;
  • per lo stesso periodo è sospeso anche il termine di 30 gg entro il quale il contribuente è tenuto a pagare quanto contestatogli dal Fisco.