Per il concorso di colpa assicurazione in un incidente stradale, cosa si rischia e chi paga? E questo perché con il concorso di colpa, presunto e poi accertato, tutti i soggetti coinvolti nel sinistro sono ritenuti responsabili. Una responsabilità concorrente che, fino a prova contraria, è stabilita ed è disciplinata dall’articolo numero 2040 del codice civile. In corrispondenza del secondo comma.

Chi, come e quando si determina il concorso di colpa assicurazione per un sinistro

E questo perché il concorso di colpa presunto diventa poi accertato sempre e solo dopo una fase precisa.

Quella di istruttoria che, anche in ragione della gravità del sinistro, può essere pure molto lunga. In particolare, nell’accertare la responsabilità concorrente nel sinistro intervengono sempre i periti. Ed eventualmente pure il giudice. Con l’obiettivo non solo di accertare le pari responsabilità. Ma pure la minore o maggiore colpa di un conducente rispetto all’altro. Con la conseguenza che poi il danno andrà risarcito sempre in proporzione.

Differenza tra concorso di colpa assicurazione effettivo e concorso di colpa paritario

Nel passare dalla presunzione all’accertamento del concorso di colpa, questo potrà essere ritenuto paritario, ovverosia al 50%. Ed in tal caso la responsabilità risulta essere parimenti imputabile.

Ma il concorso di colpa dalla presunzione all’accertamento può essere anche effettivo. Con questa definizione, in particolare, si identifica il concorso di colpa con responsabilità. Quella che non è mai suddivisa in parti uguali. Per esempio, in caso di sinistro tra due auto, può essere accertata una colpa al 70% ad uno del conducenti. Ed al 30% all’altro conducente.

Concorso effettivo è sempre prevalente rispetto a quello paritario, ecco perché

Al di là delle definizioni, il sinistro con il concorso di colpa paritario rappresenta in tutto e per tutto una singolarità. E questo perché, dopo l’accertamento del sinistro, difficilmente la ricostruzione della dinamica dell’incidente porterà poi alla fissazione, per tutti coloro coinvolti nell’incidente stradale, di una quota paritaria delle responsabilità.
Con il giudice che, attraverso le compagnie di assicurazione, fisserà poi per ogni conducente coinvolto nel sinistro la quota percentuale. Quella sul totale del danno che sarà chiamato a risarcire.