L’Inps ha fornito nei giorni scorsi dei chiarimenti relativi al bonus di indennizzo per i commercianti. Si apprende, infatti, che è ripartita l’erogazione del rimborso per la rottamazione delle licenze di questi ultimi relativa alle domande presentate fino al 31 agosto scorso.

Si tratta di un’ottima notizia per chi ha dovuto abbassare le serrande e cessare la propria attività. I dati, purtroppo non sono buoni in quanto sono sempre più le attività commerciali che stanno chiudendo.

Anche il trend dei prossimi anni non è rincuorante e uno dei motivi per i quali si sta verificando tale situazione è il rallentamento della spesa dei consumatori, la poca disponibilità di credito e la sempre più crescente penetrazione dell’e-commerce.

Come funziona la prestazione

Il bonus commercianti, che l’Inps ha comunicato di aver iniziato a erogare, è un indennizzo per chi ha presentato domanda dal 1° maggio al 31 agosto 2023 come annunciato dall’Ente con messaggio numero 3238/2023.

Si tratta, più nel dettaglio, di una prestazione economica per coloro che svolgono un’attività autonoma e hanno smesso di lavorare senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Come si legge sul sito ufficiale dell’Inps, esso è rivolto solo agli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività.

Esattamente quelle al minuto anche in abbinamento a quelle di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande se si è titolari o coadiutori.

Inoltre ne hanno diritto anche coloro che hanno delle attività commerciali su aree pubbliche (anche commercianti ambulanti), gli esercenti di somministrazioni al pubblico di alimenti/bevande e gli agenti/rappresentanti di commercio.

Bonus indennizzo commercianti: ripartono i pagamenti

Sono ripresi i pagamenti del bonus indennizzo commercianti che è una sorta di prepensionamento per non rischiare di restare senza reddito proprio nel caso si chiuda l’attività in anticipo senza aver maturato del tutto i criteri per l’ammissione alla pensione di vecchiaia.

Come spiega Italiaoggi, con esso si percepisce un’indennità il cui importo “è pari al minimo Inps di pensione, 563,64 euro mensili nell’anno 2023“.

Originariamente tale contributo era previsto per gli anni dal 1996 al 1998 per effetto del D. Lgs numero 207/1996 ma poi è stato più volte esteso e prorogato fino ad estenderlo anche alle nuove categorie su indicate.

L’indennizzo dovrebbe essere erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda telematica all’Istituto di previdenza. Esso ha una durata di tredici mesi all’anno e lo si ottiene fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Tale sussidio, poi, è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti ma non con la pensione di vecchiaia o con l’attività lavorativa (autonoma/dipendente). Ovviamente se si riprende l’attività lavorativa il beneficio decade e la comunicazione di ripresa va comunicata all’Inps entro trenta giorni. A questo punto, quindi, l’Ente di previdenza cesserà l’erogazione del sussidio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

Riassumendo…

1. L’Inps con messaggio numero 3238/2023 ha annunciato la liquidazione dell’indennizzo delle domande presentate dal 1° maggio al 31 agosto 2023 del bonus commercianti
2. Con successivo messaggio, l’Ente fornirà istruzioni anche per le domande presentate a partire dal 1° settembre 2023
3. Per il momento esse non possono essere gestite perché si attende la verifica degli stanziamenti di risorse.