Naspi: al via le domande per i precari della scuola, cosa c’è da sapere

Per gli insegnati precari nella scuola si avvicina la data di richiesta della Naspi 2022. Da quest’anno cambino alcune cose, attenzione ai requisiti.
2 anni fa
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Al via la campagna Naspi per gli insegnanti precari della scuola. Il personale il cui contratto è scaduto a giugno possono presentare domanda di indennità di disoccupazione all’Inps tramite l’applicazione online.

Per farlo è necessario accedere al sito Inps.it con le proprie credenziali digitali e (Spid, Cie o Cns) o rivolgersi gratuitamente ai Patronati. La domanda deve essere inoltrata tramite il servizio “Naspi – domanda” attraverso il quale è possibile inserire autonomamente i dati di pagamento.

Naspi, le novità in arrivo dal 2022

Da quest’anno ci sono alcune importanti novità La legge di bilancio 2022 ha cambiato sostanzialmente i requisiti di accesso alla Naspi rendendola meno stringente ed estendo il diritto alla indennità a nuove categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda i requisiti, dal 1° gennaio 2022, per avere diritto alla Naspi non è più necessario aver svolto almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti il periodo di inizio della disoccupazione.

Resta però fermo il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la richiesta. Ad esso deve essere  associato lo stato di disoccupazione involontaria che è rilasciato dai Centri per l’Impiego. Occorre anche la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (resa all’ANPAL) e la stipulazione del patto di servizio.

Il nuovo sistema di calcolo e gli importi

Dal quest’anno cambia anche il sistema di calcolo della indennità Naspi. Sostanzialmente il meccanismo di decalage che prevede una riduzione dell’assegno Inps del 3% al mese a partire dal quarto di fruizione della indennità subisce uno slittamento.

Per chi ha fino a 54 anni di età il decalage scatta a partire dal sesto mese di pagamento. Mentre per chi ha 55 o più anni al momento della richiesta di Naspi, il decalage scatta dall’ottavo mese di fruizione dell’indennità.

Resta confermata la durata del sussidio che corrisponde alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente alla disoccupazione involontaria (massimo di 24 mesi).

Così come l’importo della Naspi che è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni. Se la retribuzione media mensile è stata inferiore a 1.227,55 euro.

Se, invece, la retribuzione è di importo superiore, al 75% di cui sopra bisogna aggiungere un’ulteriore quota pari al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo di 1.227,55 euro. In ogni caso, il limite massimo della Naspi è fissato a 1.335,40 euro mensili.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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